Procura alle liti digitalizzata via PEC valida senza eccesso di formalismo (Cons. Stato n. 9367 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procura speciale alle liti, alla luce degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 47 della Carta di Nizza, il diritto di difesa impone di evitare eccessi di formalismo e restrizioni non ragionevoli e proporzionate all’accesso al giudice. La procura redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticazione con firma digitale del difensore, allegata mediante strumenti informatici al messaggio PEC di notificazione ovvero inserita nella busta telematica di deposito, integra l’ipotesi di procura speciale apposta in calce al ricorso ex art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. ed è valida. Non richiede la contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell’atto: è sufficiente che sia congiunta al ricorso, che il conferimento non preceda la pubblicazione del provvedimento impugnato e non segua la notificazione. Eventuali riferimenti a istituti estranei, privi di espressioni che univocamente escludano la volontà di reagire all’atto amministrativo, restano un mero refuso e non inficiano la validità della procura.
Il Fatto
La società appellante ha impugnato davanti al TAR Lombardia l’ordinanza comunale con cui è stata dichiarata la decadenza delle licenze per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente, per mancata sostituzione dei mezzi alienati entro sei mesi e per mancato esercizio del servizio senza giustificato motivo oltre novanta giorni, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. d) ed e), del Regolamento comunale.
Il giudice di primo grado ha definito la controversia in rito, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale: secondo il TAR la procura richiamava genericamente il “presente giudizio”, conteneva riferimenti alla mediazione e alla negoziazione assistita e, essendo depositata come allegato separato, non poteva beneficiare dei principi sulla specialità della procura in calce né della sanatoria ex post. La società ha proposto appello, riproponendo anche i motivi di merito non esaminati.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta in via prioritaria la questione della procura alle liti e la risolve richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha valorizzato la centralità del diritto di difesa in funzione dell’effettività della tutela giurisdizionale e della tensione verso una decisione di merito. Ne derivano il rifiuto degli eccessi di formalismo e l’esigenza che le restrizioni all’accesso al tribunale rispondano a criteri ragionevoli e proporzionati, come affermato dalle Sezioni Unite n. 2075 del 2024 e n. 2077 del 2024.
La Corte richiama in particolare il principio secondo cui il requisito della specialità non esige la contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell’atto, essendo sufficiente che la procura sia congiunta materialmente o mediante strumenti informatici al ricorso e che il conferimento non preceda la pubblicazione del provvedimento impugnato né segua la notificazione. Nel caso di ricorso nativo digitale, l’allegazione di una copia digitalizzata della procura cartacea, con sottoscrizione autografa e autenticazione del difensore, integra l’ipotesi di procura in calce al ricorso.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che la procura era stata rilasciata in data successiva all’adozione dell’atto impugnato, su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa e autenticazione del difensore, allegata al messaggio PEC di notificazione e depositata con il ricorso. Essa è pertanto valida ex art. 83, comma 3, cod. proc. civ.. I riferimenti alla mediazione e alla negoziazione assistita non costituiscono espressioni univocamente dirette a escludere la volontà di reagire all’atto sfavorevole e sono considerati un mero refuso.
Accolto l’appello sul rito, il Consiglio passa al merito in virtù dell’effetto devolutivo e respinge le censure. Quanto alla competenza, l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 etero integra le previsioni regolamentari e attribuisce al dirigente, e non al sindaco, il potere di adottare l’atto; le licenze erano state rilasciate dal dirigente, che ha curato l’istruttoria, e il principio del contrarius actus conferma la competenza della stessa autorità. Quanto alla decadenza dal potere sanzionatorio, il termine decorre dalla conoscenza del fatto: la società non aveva segnalato le variazioni, come impone l’art. 14, comma 2, del Regolamento, e il dies a quo coincide con la richiesta di informazioni del legale rappresentante, non essendo configurabile un obbligo di controllo costante. Il ricorso di primo grado è quindi dichiarato ammissibile e respinto nel merito, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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