Omessa distrazione delle spese di lite correggibile con procedimento di correzione errore materiale (Cass. civ. Sez. 3 n. 13987 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. costituisce errore materiale della sentenza, emendabile mediante il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non già impugnabile con gli ordinari mezzi di gravame. In difetto di espressa indicazione legislativa, l’omissione non è qualificabile come domanda autonoma, sicché il rimedio della correzione garantisce con maggiore rapidità la finalità del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. La correzione opera sia nella motivazione sia nel dispositivo.
Il Fatto
Con ordinanza pubblicata il 25 luglio 2025 la Suprema Corte, definendo un regolamento di competenza proposto da una società contro una SPV cessionaria di crediti, aveva dichiarato la competenza del Tribunale di Roma e condannato la resistente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente.
Il difensore della società ricorrente, che aveva formulato sin dal ricorso istanza di attribuzione delle spese ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., ribadita anche in memoria, presentava istanza di correzione dell’errore materiale, rilevando che l’ordinanza aveva omesso la distrazione delle spese in suo favore.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione civile, investita dell’istanza ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ., ha rilevato che la pronuncia sulle spese era affetta da un evidente lapsus calami, avendo il Collegio omesso di attribuire le spese al difensore che ne aveva fatto espressa richiesta.
La Corte ha escluso che l’omessa distrazione possa essere fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione, in quanto la richiesta di distrazione non costituisce una domanda autonoma ma una modalità di regolamentazione delle spese processuali. In assenza di una specifica previsione normativa, il rimedio esperibile è quindi il procedimento di correzione degli errori materiali, che consente al difensore di ottenere più rapidamente un titolo esecutivo, anche nei confronti delle pronunce della Cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ..
A sostegno di tale ricostruzione il Collegio ha richiamato i precedenti delle Sezioni Unite n. 16037 del 2010 e le successive pronunce conformi, tra cui le Sezioni Terze nn. 12437 del 2017, 3566 del 2016, 1625 del 2024 e 21170 del 2024.
La Corte ha pertanto disposto la correzione dell’ordinanza n. 21337 del 2025, con l’aggiunta, in motivazione e in dispositivo, della clausola di distrazione delle spese in favore del difensore della ricorrente per dichiarazione di anticipo resa, dando mandato al Cancelliere per gli adempimenti di competenza ex art. 288, secondo comma, cod. proc. civ. e art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ.
Il procedimento si è concluso con la statuizione di non luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di procedimento di natura amministrativa e non giurisdizionale, come precisato dalle Sezioni Unite n. 29432 del 2024.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 287 c.p.c. – Casi di correzione
- Art. 288 c.p.c. – Procedimento di correzione
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione