Inammissibile ricorso senza censura alla ratio decidendi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24128 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della pronuncia impugnata, limitandosi a contestare la mancata ammissione di mezzi istruttori senza riportarne il contenuto né indicare le ragioni della loro decisività, come richiesto dall’art. 366, n. 6, c.p.c. Le richieste istruttorie, attenendo a circostanze di fatto, non possono colmare lacune relative ad allegazioni in diritto.
È altresì inammissibile, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la censura che, in presenza di doppia conforme, non evidenzi la diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni di merito e che non individui un preciso fatto storico decisivo, la cui valutazione omessa avrebbe condotto con certezza a una soluzione diversa della controversia.
Il Fatto
Un docente conveniva in giudizio il Ministero dell’Istruzione e gli organi periferici, lamentando la mancata e errata attribuzione del punteggio per l’inserimento nelle graduatorie definitive di insegnamento per il triennio 2017/2020. L’amministrazione non avrebbe considerato alcuni titoli, già riconosciuti in passato, e ne avrebbe valutati erroneamente altri, cagionando un danno risarcibile. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione, rilevando la genericità delle allegazioni del ricorso introduttivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina il primo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 420 c.p.c. e 2697 c.c., e lo ritiene inammissibile sotto più profili. La censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato il rigetto sulla natura apodittica delle allegazioni e sulla conseguente inammissibilità della consulenza tecnica. Inoltre, il ricorrente non adempie agli oneri di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c., non riportando le richieste istruttorie né dimostrandone la decisività.
La Corte precisa che le richieste istruttorie, avendo ad oggetto circostanze di fatto, non possono sopperire alla mancata indicazione delle norme poste a fondamento della pretesa. La doglianza non risulta, infine, correlabile alla violazione dell’art. 2697 c.c., poiché il giudice di merito ha accertato la carenza probatoria della parte, non un erroneo riparto dell’onere della prova.
Il secondo motivo, denunciante l’omesso esame di un fatto decisivo, è parimenti inammissibile. La Corte rileva l’operatività della preclusione di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., per la doppia conforme, non avendo il ricorrente dimostrato che le decisioni di merito poggiavano su ragioni di fatto differenti. La doglianza non individua, inoltre, un fatto storico preciso e decisivo, limitandosi a richiamare una moltitudine di circostanze e deduzioni difensive, come l’attribuzione di supplenze ad altri, il mancato riconoscimento di titoli e il computo del punteggio per il servizio carcerario, elementi che la giurisprudenza di legittimità ritiene non idonei a integrare il vizio.
Il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese, oltre al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 348-ter c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso
- Art. 420 c.p.c. – Udienza di discussione della causa