Il ricorso reiterativo e manifestamente infondato non supera il vaglio di legittimità (Cass. pen. Sez. 6 n. 2209 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che risulti reiterativo di questioni già devolute al giudice di appello e che non si confronti compiutamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa valutazione delle risultanze probatorie. La valutazione discrezionale del giudice di merito, quando sia fondata su pertinenti massime di esperienza e non incorra in manifeste illogicità, non è censurabile in sede di legittimità. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, riformando parzialmente la decisione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rieti, aveva assolto i due imputati da alcuni reati e, assorbiti diversi capi di imputazione, aveva rideterminato la pena per i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, nonché per il reato di evasione.

Entrambi gli imputati avevano proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, deducendo molteplici motivi, tra cui vizi di motivazione in relazione alla riconduzione delle condotte a cessioni di droga anziché ad acquisti, la mancata considerazione di alcune deduzioni difensive, l’erronea identificazione degli imputati e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, oltre alla violazione dell’art. 240-bis cod. pen. in materia di confisca.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, i motivi nuovi e la memoria di replica, giudicandoli reiterativi di questioni già poste al giudice di appello e non supportati da argomentazioni che si confrontassero compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata.

In relazione al primo motivo, incentrato sulle condotte di cessione di cui ai capi A e B, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva logicamente motivato sulla base di elementi quali il rinvenimento della droga suddivisa in dosi mentre l’imputato procedeva in auto e non nella sua abitazione, nonché dei messaggi pervenuti al medesimo, interpretati come indizi della sua attività di spaccio. Le dichiarazioni di un acquirente, poi, avevano trovato riscontro nel riconoscimento dell’imputato tramite il soprannome «zio».

Quanto al secondo motivo, relativo al reato di evasione, la Corte ha osservato come le evasioni risultassero provate sulla base di convergenti dichiarazioni testimoniali, rese da soggetti che avevano acquistato droga dall’imputato nelle date indicate nelle imputazioni.

La Corte ha poi ritenuto infondate le censure sulla identificazione degli imputati per i capi V e A6, considerando che la testimonianza era stata correttamente valutata dal giudice di merito, che aveva valorizzato i soprannomi indicati dal teste, corrispondenti ad altre acquisizioni istruttorie. Ha inoltre escluso la configurabilità del fatto di lieve entità, in linea con la giurisprudenza di legittimità, sulla base di plurimi indicatori: la diversità tipologica delle sostanze, l’elevato numero di acquirenti, la reiterazione delle condotte nel tempo e i rilevanti importi di denaro nella disponibilità degli imputati.

La Corte ha infine giudicato adeguata la motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche nella massima estensione e ha ritenuto le censure sulla confisca non confrontabili con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva illustrato le ragioni della sproporzione tra i redditi leciti e il valore dei beni sequestrati, in conformità con i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 166 del 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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