Misure cautelari: la Cassazione non può rivalutare gli indizi (Cass. pen. Sez. IV n. 7447 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto all’esame dell’atto impugnato, senza alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, né di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato o dell’apprezzamento delle esigenze cautelari. È inammissibile la censura che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolva nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, in accoglimento dell’appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Pubblico ministero, applicava al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione. Il provvedimento riformava la precedente ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, individuando un ruolo attivo dell’indagata nell’organizzazione, non limitato alla sola intestazione dei veicoli.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel ricorso si contestava la genericità delle ragioni poste a fondamento della misura e la mancata valutazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, nonché l’assenza di riscontri alle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, richiamando il consolidato principio secondo cui il sindacato del vizio di motivazione non consente di sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il controllo di legittimità è finalizzato unicamente a verificare la corretta interpretazione degli elementi e la congruità dell’iter logico-giuridico, con un esame che deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato.

Con riferimento alla nozione di gravi indizi di colpevolezza, la Suprema Corte ha precisato che essa non è omologa a quella richiesta per il giudizio di merito dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente una qualificata probabilità sulla responsabilità. Il richiamo dell’art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen. ai soli commi 3 e 4 dell’art. 192 cod. proc. pen. esclude la necessità di precisione e concordanza, caratteristiche proprie del giudizio dibattimentale.

Il Tribunale di Milano ha reso una motivazione coerente, evidenziando elementi quali l’accesso al garage ove era custodita l’auto per le razzie, la custodia dei telefoni cellulari degli autori dei furti e il ruolo di interlocutrice in trattative per la monetizzazione dei proventi. La Corte ha ritenuto tali elementi idonei a fondare la gravità del quadro indiziario, senza che emergessero profili di illogicità manifesta.

Quanto alle esigenze cautelari, è stata giudicata adeguata la prognosi relativa al pericolo di reiterazione, di fuga e di inquinamento probatorio. Le disponibilità economiche e la non stanzialità dell’indagata hanno legittimamente indotto a ritenere la custodia in carcere l’unico strumento idoneo. La decisione ha precisato che l’apprezzamento dell’adeguatezza delle misure rientra nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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