Indebita percezione reddito cittadinanza: cessata efficacia deroga alla lex mitior (Cass. pen. Sez. 7 n. 11937 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indebita percezione del reddito di cittadinanza, l’abrogazione del reato di cui all’art. 7 del d.l. n. 4/2019, intervenuta a far data dal 1° gennaio 2024, non comporta l’applicazione della disciplina più favorevole di cui all’art. 2, comma 2, cod. pen. per i fatti commessi prima dell’abrogazione. La norma transitoria, nel far salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina, costituisce una deroga espressa al principio di retroattività della lex mitior, come avallato dalla Corte costituzionale. Ne consegue che il reato resta punibile in base alla disciplina vigente al momento del fatto, senza che possa trovare applicazione l’abolizione dello stesso. La mancata sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica non determina l’inesistenza della richiesta di beneficio, continuando essa a produrre i propri effetti, con la conseguenza che l’elemento materiale del reato, integrato dall’erogazione del sussidio, sussiste ugualmente.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato dalla Corte di appello di Napoli per il reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza, reato previsto dall’art. 7 del d.l. n. 4/2019.

La sua difesa proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di impugnazione. Con il primo motivo, si deduceva la mancata applicazione dell’art. 2 cod. pen., sostenendo che l’avvenuta abrogazione del reato avrebbe dovuto comportare l’assoluzione. Con gli altri motivi, si lamentavano l’omesso esame di un documento decisivo, la violazione dell’art. 47 cod. pen. per l’equivocità del dettato normativo, l’assenza di dolo e infine la violazione dell’art. 175 cod. pen. in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili o manifestamente infondati.

In merito al primo motivo, la Corte ha ricordato che l’abrogazione del delitto di cui all’art. 7 del d.l. n. 4/2019, disposta dall’art. 1, comma 318, della legge n. 197/2022, ha fatto salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine di efficacia della disciplina. Questa clausola di salvezza, come affermato dal costante orientamento di legittimità e dalla Corte costituzionale con sentenza n. 54 del 2024, è stata interpretata come una deroga espressa al principio di retroattività della lex mitior. La Corte ha quindi ribadito che per i fatti commessi prima della data di efficacia, il reato rimane punibile, non potendosi applicare la disciplina più favorevole successivamente introdotta.

Quanto al secondo motivo, è stato ritenuto inammissibile perché meramente reiterativo di censure già respinte dalla Corte di merito. La mancata sottoscrizione della DSU da parte del ricorrente è stata considerata irrilevante, non determinando l’inesistenza della richiesta di beneficio. La richiesta, infatti, era stata comunque inoltrata e il sussidio erogato, con la conseguenza che l’effetto indebito si era verificato. Il terzo e il quarto motivo sono stati considerati parimenti inammissibili per la mancata confrontazione con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva correttamente applicato i criteri di individuazione del nucleo familiare e le regole sulla posizione dei figli infraventiseienni, nonché ritenuto la mera deduzione della negligenza informativa del patronato.

Infine, il quinto motivo è stato rigettato, in quanto la Corte di merito aveva legittimamente esercitato il proprio potere discrezionale nel negare la sospensione condizionale della pena, considerando la reiterazione delle condotte e l’ammontare delle somme indebitamente percepite, elementi che concorrono a delineare la gravità del fatto ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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