Motivazione apparente per relationem senza vaglio critico (Cass. pen. Sez. 5 n. 13060 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È apparente e, quindi, inesistente la motivazione del giudice d’appello che, a fronte di una specifica contestazione contenuta nei motivi di gravame, si limiti ad affermare la condivisibilità delle argomentazioni della sentenza di primo grado, senza indicare i passaggi motivazionali di quest’ultima idonei a confutare le censure e senza operare il vaglio critico sulle risultanze processuali. Il travisamento della prova per omissione, consistente nella mancata valutazione di una prova decisiva già acquisita, integra il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen..
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all’art. 483 cod. pen. per aver concorso, con un commercialista, nella predisposizione di una falsa dichiarazione fiscale, recante redditi difformi da quelli percepiti nel 2017, allegata alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno a tempo indeterminato. La Corte d’appello di Palermo aveva confermato la condanna di primo grado.
Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, il vizio di motivazione per omesso esame della documentazione decisiva prodotta e, con gli altri motivi, doglianze afferenti al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbente degli altri. Ha premesso che la motivazione è apparente quando manca del tutto la trama argomentativa, sia in ordine agli elementi di fatto sia alla loro concatenazione logica, come nel caso della mera riproduzione della norma, della semplice esposizione del materiale probatorio o della motivazione del giudice d’appello che, a fronte di specifiche censure, si limiti ad affermare la condivisibilità della sentenza di primo grado senza alcuna personalizzazione del vaglio critico.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva dedotto, già in appello, di aver ritualmente presentato la dichiarazione dei redditi ritenuta omessa; documento la cui decisività non poteva dubitarsi in quanto fondante l’accertamento della ritenuta falsità. Tale documento risultava effettivamente prodotto in udienza, ma era stato radicalmente pretermesso dalla Corte territoriale, che non ne aveva operato alcuna valutazione.
L’omessa considerazione di un elemento probatorio potenzialmente decisivo, tale da poter determinare un esito opposto del giudizio, integra il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.. La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo per nuovo esame.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 483 c.p. – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso