Organizzatore del sodalizio e giudicato sulla persona (Cass. pen. Sez. 4 n. 13770 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nella forma dell’organizzazione di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, la condotta di chi, senza rivestire un ruolo apicale direttivo, coordina l’attività degli associati e assicura la funzionalità delle strutture in cui il sodalizio si articola, anche limitatamente a singole piazze di spaccio. Per l’integrazione del ruolo non è richiesta l’infungibilità del contributo o l’esercizio di un potere decisionale autonomo rispetto al capo, essendo sufficiente il concreto svolgimento di compiti di programmazione, pianificazione o direzione di specifici settori operativi. Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento, sono precluse le questioni relative all’attendibilità dei collaboratori di giustizia già accertata nella sentenza di appello e non impugnata sul punto, potendo la Cassazione valutare esclusivamente la coerenza logica della motivazione in ordine al ruolo apicale. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, cod. pen., per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui vieta il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata.

Il Fatto

Con sentenza del 26 marzo 2025, la Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio, aveva riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Napoli del 19 maggio 2022, confermando la responsabilità di quattro imputati per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Il giudice distrettuale, in particolare, aveva riconosciuto a tre degli imputati la qualifica di organizzatori del clan, operante nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, rideterminando le pene. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione le difese di tutti gli imputati, deducendo, tra l’altro, vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, erronea applicazione delle regole sul giudizio di rinvio e violazione del divieto di reformatio in pejus.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità ha preliminarmente evidenziato che la sentenza rescindente aveva rimesso al giudice di rinvio unicamente la verifica del ruolo apicale dei ricorrenti, avendo la loro partecipazione al sodalizio formato oggetto di giudicato per la mancata impugnazione sul punto. Ne consegue che le censure relative all’attendibilità dei collaboratori di giustizia, già esaminata dalla Corte di appello nella sentenza annullata e non impugnata, non potevano essere riproposte nel giudizio di cassazione avverso la sentenza del giudice del rinvio, in ragione delle preclusioni determinatesi nella catena devolutiva.

Nel merito, la Corte ha ritenuto logica e coerente la motivazione del giudice del rinvio laddove aveva riconosciuto a uno degli imputati il ruolo di organizzatore, sulla base delle convergenti dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, che lo indicavano come referente della piazza di spaccio, incaricato di acquistare, preparare e distribuire lo stupefacente, nonché di scegliere i soggetti da includere nella rete di vendita. Ha inoltre precisato che non è necessario che l’organizzatore eserciti un’attività gestionale e direttiva sull’intera associazione, potendo risultare sufficiente il coordinamento delle sole articolazioni territoriali, e che il suo ruolo è interscambiabile e plurimo.

Quanto alla posizione degli altri due ricorrenti, dichiarati inammissibili i ricorsi, la Corte ha valorizzato la pluralità e la concordanza delle chiamate in reità, che convergevano nell’indicarli quali gestori della medesima piazza di spaccio nei periodi di detenzione dei capi storici del clan. Ha pertanto escluso il dedotto carattere indiretto delle dichiarazioni di uno dei collaboratori, avendo questi riferito circostanze apprese direttamente nel periodo in cui era libero, e ha ritenuto utilizzabile come riscontro esterno la dichiarazione di un altro collaboratore, volta non a configurare un’ulteriore chiamata in reità, ma a corroborare l’attitudine del prevenuto a svolgere funzioni di responsabilità.

La Corte ha infine accolto il ricorso di uno degli imputati limitatamente al trattamento sanzionatorio, ravvisando la violazione del divieto di reformatio in pejus di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Il giudice del rinvio aveva, infatti, apportato un aumento per la continuazione superiore a quello stabilito nella sentenza di appello annullata, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non poteva procedere in tal senso. La Corte ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, rideterminandola in anni diciotto, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto e quelli proposti dagli altri imputati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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