Ricorso inammissibile per genericità e inattività delle parti civili nel rito camerale (Cass. pen. Sez. 7 n. 19530 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione le cui censure, oltre ad essere in fatto e manifestamente infondate, siano riproduttive di doglianze già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla corte di merito. Nel giudizio di legittimità celebrato nelle forme del rito camerale non partecipato di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali qualora abbia esplicato, attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione; attività che è mancata quando i difensori si siano limitati a concludere.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 18/03/2025, confermava la responsabilità penale dell’imputato in relazione a un incendio doloso, commesso in orario notturno ai danni di un ristorante, e la relativa dosimetria della pena. Avverso tale decisione, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui lamentava il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale e alla dosimetria della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha osservato che le censure mosse erano, da un lato, generiche e manifestamente infondate e, dall’altro, riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito. La Corte territoriale aveva infatti dimostrato la piena consapevolezza del contributo dell’imputato alla realizzazione del reato sulla base di un quadro indiziario composito: le dichiarazioni di una testimone, che lo aveva accompagnato sul luogo; il riconoscimento del suo abbigliamento tramite le riprese video; le conversazioni intercettate, dalle quali emergeva che il coimputato aveva ammesso la propria partecipazione e l’incarico di incendiare il locale; la stessa ammissione della propria presenza sul posto resa in udienza.

Quanto alla dosimetria della pena, la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione della sentenza impugnata, che aveva negato un più favorevole bilanciamento delle circostanze in assenza di elementi positivi a sostegno delle attenuanti generiche, valorizzando la gravità dell’azione, commessa in piena notte in un fabbricato con abitazioni, con l’utilizzo di un ordigno all’interno del locale.

La Corte ha, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Ha infine escluso la liquidazione delle spese in favore delle parti civili, le quali, pur avendo depositato memorie e note spese, non avevano svolto alcuna attività di contrasto all’avversa pretesa, essendosi limitate a concludere, venendo così meno all’onere richiesto per la loro rifusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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