Liberazione anticipata applicabile al lavoro di pubblica utilità sostitutivo (Cass. pen. Sez. I n. 21892 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istituto della liberazione anticipata di cui all’art. 54 Ord. pen. è applicabile, in forza del combinato disposto degli artt. 57 e 76 legge n. 689 del 1981, dell’art. 47, comma 12-bis, Ord. pen. e dello stesso art. 54 Ord. pen., anche alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. La natura non detentiva della sanzione in espiazione non costituisce più elemento dirimente ai fini della concessione del beneficio, essendo sufficiente la pendenza del rapporto esecutivo. La competenza funzionale a decidere in ordine alla concessione o alla negazione del beneficio spetta al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell’art. 69-bis, comma 4, Ord. pen., con provvedimento reclamabile al tribunale di sorveglianza. Il giudice dell’esecuzione è pertanto funzionalmente incompetente.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Terni, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva irrogato con sentenza la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Il condannato presentava istanza di liberazione anticipata in relazione ai semestri maturati durante l’espiazione di tale pena sostitutiva.
Il magistrato di sorveglianza di Spoleto si dichiarava incompetente, ritenendo che la competenza spettasse al giudice dell’esecuzione, che aveva in gestione la pena sostitutiva e ne conosceva l’andamento. Il G.i.p., a sua volta, riteneva competente il magistrato di sorveglianza e sollevava conflitto negativo di competenza. La questione giunge in Cassazione per dirimere il contrasto e individuare il giudice funzionalmente competente.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto la sussistenza del conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., poiché due giudici ordinari hanno ricusato di prendere conoscenza del medesimo fatto, determinando una stasi procedimentale non altrimenti eliminabile.
Sul piano sostanziale, la Corte ricostruisce l’evoluzione dell’istituto. L’art. 20-bis cod. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 in attuazione della legge delega n. 134 del 2021, ha formalizzato la categoria delle pene detentive brevi, mentre l’art. 57, comma 1, legge n. 689 del 1981 equipara, per ogni effetto giuridico, le pene sostitutive alla pena detentiva sostituita. Il novellato art. 76 legge n. 689 del 1981 richiama espressamente, in quanto compatibili, l’art. 47, comma 12-bis, Ord. pen., che a sua volta rinvia all’art. 54 per l’affidato in prova al servizio sociale.
La Corte richiama il superamento dell’originaria lettura restrittiva, che subordinava il beneficio all’attualità dello status detentionis (Sezioni Unite n. 15 e n. 16 del 18.06.1991), oggi superata dall’indirizzo che ammette l’istanza anche in costanza di forme alternative di esecuzione, quale l’affidamento in prova e la liberazione condizionale. Ne deriva che la natura non detentiva della pena in esecuzione non è più discriminante.
Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo presenta una spiccata attitudine rieducativa e risocializzante, con prescrizioni comuni alla semilibertà e alla detenzione domiciliare, così da escludere ogni incompatibilità sistematica con la liberazione anticipata.
Quanto alla competenza, il dato normativo è inequivoco: l’art. 69-bis, comma 4, Ord. pen., come sostituito dal d.l. n. 92 del 2024, attribuisce al magistrato di sorveglianza il potere di adottare il provvedimento, reclamabile al tribunale di sorveglianza. Il giudice dell’esecuzione è dunque funzionalmente incompetente. La Corte dichiara la competenza del magistrato di sorveglianza di Spoleto, cui dispone trasmettersi gli atti.
Nota della Redazione
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