Inammissibili i ricorsi dopo concordato in appello sulla pena (Cass. pen. Sez. III n. 21982 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Avverso le sentenze pronunciate in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. non è consentito proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017, salvo che non si deduca una pena illegale. Con il concordato sulla pena l’imputato rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli afferenti alla pena e propone egli stesso la misura che ritiene adeguata; in caso di accoglimento non può dolersi del mancato esame dei motivi rinunciati né dell’entità della pena accettata. L’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, sindacabile in legittimità solo per travisamento della prova o per manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione.

Il Fatto

Tre ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza con cui la Corte di appello, in riforma della decisione di primo grado pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, ha rideterminato in senso più favorevole la pena inflitta a due di essi, confermando nel resto la condanna. Il primo ricorrente era stato condannato per il reato di disastro ambientale di cui all’art. 452-quater, secondo comma, n. 1), cod. pen., per aver operato, in concorso con altri, l’estrazione e la commercializzazione del “dattero di mare” mediante la demolizione di scogliere frangiflutti, con grave danno alla biodiversità e alterazione irreversibile dell’ecosistema marino in area vincolata.

Due ricorrenti avevano concordato la pena in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.; il terzo lamentava la mancanza di prova del deterioramento ambientale, la diversità del luogo di pesca e l’omessa motivazione sull’elemento soggettivo. La questione giunge davanti alla Corte per la dedotta contraddittorietà della motivazione e la violazione di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibili tutti i ricorsi. Per i due imputati che avevano concordato la pena in appello, il Collegio richiama l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017, che esclude il ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.. La ratio è che, con il concordato, l’imputato rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli sulla pena e propone egli stesso la misura ritenuta adeguata: accolta la proposta, non può dolersi del mancato esame dei motivi rinunciati né dell’entità della pena accettata, salvo il caso della pena illegale, non ricorrente nella specie.

Quanto al terzo ricorrente, condannato per disastro ambientale, la Corte rileva che la difesa non si è confrontata con la prova del disastro, dimostrata dal primo giudice mediante perizia, limitandosi a contestare la diversità del luogo di pesca e il proprio coinvolgimento. L’oggettiva sussistenza del reato non è stata quindi attinta da censure specifiche.

Sul piano della responsabilità, il Collegio ricorda che l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali è questione di fatto, rimessa al giudice di merito, non sindacabile in legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità. È possibile prospettare una lettura diversa solo in presenza del travisamento della prova, quando il giudice ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, in modo decisivo e incontestabile. Il principio è ribadito da Sez. U n. 22471 del 26.02.2015, Sebbar, secondo cui l’interpretazione del linguaggio degli intercettati, anche criptico o cifrato, è questione di fatto sottratta al sindacato di legittimità se logica in relazione alle massime di esperienza, orientamento confermato da Sez. III n. 35593 del 17.06.2016, Folino, e da Sez. II n. 50701 del 04.10.2016, D’Andrea. Nel caso di specie il ricorrente non deduce il travisamento dei dialoghi, ma contesta solo il governo logico delle prove.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata equitativamente in euro 3.000,00, con esercizio della facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo edittale la sanzione in caso di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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