Provvedimenti dispositivi del giudice delegato: opposizione collegiale e non appello (Cass. pen. Sez. I n. 26101 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione, i provvedimenti adottati dal giudice delegato non sono impugnabili, stante il principio di tassatività delle impugnazioni di cui all’art. 568 cod. proc. pen., in difetto di espressa previsione. Il rimedio esperibile è l’opposizione davanti al Tribunale in composizione collegiale, mediante incidente di esecuzione, e, avverso l’ordinanza collegiale, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen. Tale rimedio si applica sia ai provvedimenti gestori, sia a quelli a contenuto dispositivo, incidenti in modo potenzialmente definitivo su diritti soggettivi, non riconducibili allo schema dell’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011. Quando un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con mezzo diverso da quello prescritto, il giudice che riceve l’atto, verificata l’oggettiva impugnabilità e la voluntas impugnationis, deve trasmettere gli atti, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., al giudice competente.

Il Fatto

Il ricorrente, destinatario di misure patrimoniali di prevenzione, aveva chiesto al giudice delegato la restituzione di beni che assumeva appresi alla procedura pur non ricompresi nel perimetro del sequestro e della confisca, nonché la revoca o sospensione dell’asta giudiziaria. Il giudice delegato aveva dichiarato l’istanza inammissibile, ritenendola meramente reiterativa di altra precedente già respinta.

Propugnato appello dinanzi alla Corte territoriale, questa lo dichiarava inammissibile, qualificando il provvedimento del giudice delegato come riconducibile all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., quindi non appellabile ma ricorribile solo per cassazione. Avverso tale pronuncia il ricorrente propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge processuale per non essere state osservate le forme dell’art. 127 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della corretta qualificazione dei rimedi avverso i provvedimenti del giudice delegato. L’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 disciplina il reclamo avverso gli atti dell’amministratore giudiziario compiuti senza autorizzazione scritta, con provvedimento da adottarsi ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen. Secondo la Corte territoriale, tale schema si estenderebbe a ogni iniziativa dell’interessato volta a sollecitare la corretta attività gestionale.

Il Collegio ritiene di poter prescindere da tale premessa ermeneutica. Nel caso concreto, l’istanza non si limitava a dolersi del comportamento parzialmente inadempiente dell’amministratore, ma chiedeva la revisione di un pregresso provvedimento del giudice delegato, con cui era stata disposta la messa all’asta della massa attiva. Il provvedimento adottato a definizione dell’istanza non è quindi inquadrabile nello schema dell’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, pur estensivamente interpretato: esso ha un contenuto non solo gestorio, ma dispositivo, incidente in modo potenzialmente definitivo su diritti soggettivi.

Poiché nel procedimento di prevenzione i provvedimenti del giudice delegato non sono impugnabili, in difetto di espressa previsione, la giurisprudenza di legittimità ha individuato il rimedio nell’opposizione davanti al Tribunale in composizione collegiale, mediante incidente di esecuzione, e nel ricorso per cassazione avverso l’ordinanza collegiale ex art. 666, comma 6, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 5 n. 13832 del 2018; Sez. 1 n. 6325 del 2015; Sez. 1 n. 21121 del 2021). Tale soluzione assicura il doppio grado di giurisdizione di merito e un controllo da parte di autorità diversa da quella che ha adottato il provvedimento sfavorevole.

La Corte territoriale ha quindi errato nel dichiarare l’appello inammissibile. Avrebbe dovuto applicare il principio per cui, quando un provvedimento sia impugnato con mezzo diverso da quello prescritto, il giudice che riceve l’atto, verificata l’oggettiva impugnabilità e la voluntas impugnationis, deve trasmettere gli atti, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., al giudice competente, nella specie il Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione (Sez. Un. n. 45371 del 2001). Per l’effetto, la declaratoria di inammissibilità è annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi al Tribunale perché proceda nelle forme dell’art. 666 cod. proc. pen. sull’impugnazione proposta avverso il decreto del giudice delegato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 127 c.p.p.

Tutte le 211 sentenze sull'art. 127 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *