Danno erariale indiretto: il pagamento dell’ausiliario assorbe l’addebito (Corte dei Conti Sez. III App. n. 17 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel danno erariale indiretto il fatto generatore è costituito, in via immediata, dalla sentenza civile di condanna al risarcimento pronunciata contro la p.a. che risponde ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., e, in via mediata, dalle condotte dolose o colpose dei suoi ausiliari. Il quantum stabilito in sede civile costituisce misura del danno erariale e parametro per la quantificazione degli addebiti, una volta accertato l’apporto causale di ciascun coautore. Quando però gli ausiliari siano stati convenuti e condannati in solido con la p.a., il pagamento parziario da essi eseguito in favore del terzo vittorioso rileva non solo in diminuzione del danno erariale, ma anche per verificare se esso assorba, in tutto o in parte, l’addebito contestato a ciascuno. La motivazione incidenter tantum che affermi la colpa grave senza esplicitare l’iter logico è nulla in parte qua.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un intervento di tiroidectomia totale eseguito, presso una struttura ospedaliera universitaria, da un’équipe composta da un primo operatore e da un secondo operatore. Per le complicanze post-operatorie una paziente agiva in sede civile e otteneva, con due pronunce del giudice ordinario, la condanna solidale della struttura sanitaria e dei due medici al risarcimento del danno.
La Procura regionale contestava quindi ai sanitari un danno erariale indiretto, individuato nella quota della franchigia rimasta a carico dell’azienda, pari a € 40.000,00 su una franchigia complessiva di € 50.000,00, imputando al secondo operatore € 10.000,00 in ragione del minore apporto causale. Il giudice di primo grado rigettava la domanda per assenza di danno, rilevando che il sanitario aveva già risarcito la paziente, tramite la propria assicuratrice, per una somma superiore alla quota ascrivibile alla sua condotta. Proponevano appello la Procura regionale e, incidentalmente, il sanitario.
La Motivazione della Corte
La Sezione riunisce gli appelli, proposti separatamente contro la medesima sentenza ai sensi dell’art. 184, comma 1, cod. giust. cont., e ne esamina lo scrutinio secondo l’ordine temporale di proposizione, non ravvisando ragioni per la trattazione prioritaria dell’impugnazione incidentale.
L’appello principale è infondato. Il Collegio ricostruisce la struttura del danno erariale indiretto: esso trae origine dalla sentenza civile di condanna subita dalla p.a. e solo nel concreto esborso assume carattere attuale e concreto. Quando però nel giudizio civile gli ausiliari siano stati convenuti e condannati in solido con la p.a., il pagamento da essi eseguito in favore del terzo non si limita a ridurre il danno erariale, ma può assorbire l’addebito commisurato al loro apporto causale.
Il giudice di primo grado aveva correttamente applicato tale principio. Preso atto del riparto prospettato dalla Procura — settantacinque per cento al primo operatore e venticinque per cento al secondo — ne aveva tratto che il pagamento di € 29.052,32, eseguito per conto del sanitario dall’assicuratrice direttamente alla paziente, elideva in radice la possibilità di ulteriori addebiti. La stessa conclusione emerge, osserva la Corte, da un semplice calcolo: se anche il danno indiretto fosse integrato dall’intero importo di € 87.156,96, la quota ascrivibile al secondo operatore sarebbe stata di € 21.789,24, inferiore alla somma già corrisposta. L’errore della Procura è di avere relegato nell’irrilevanza il pagamento di uno dei coautori, pur superiore alla quota di sua spettanza.
È invece fondato l’appello incidentale. La Corte ne riconosce l’interesse ad agire, pur a fronte del rigetto dell’appello principale, poiché la parte ha interesse a che la sentenza sia confermata nelle statuizioni ma emendata nella motivazione, allorché i passaggi formulati incidenter tantum possano rilevare sul piano extra-processuale. Il periodo della sentenza impugnata che, nel rigettare la domanda per assenza di danno, affermava la sussistenza degli ulteriori presupposti della responsabilità erariale si risolve in una mera asserzione, priva di argomentazioni sull’iter logico seguito: la sentenza è nulla in parte qua.
La difesa dell’appellante incidentale ha dimostrato, con puntuali elementi, che la condotta del sanitario non è rimproverabile sotto alcun profilo, avuto riguardo al ruolo di secondo operatore e alle attività concretamente svolte. Dagli atti emerge che la sutura inadeguata fu applicata dal primo operatore e che né la relazione del consulente tecnico in sede civile né la sentenza del Tribunale forniscono precisazioni sul ruolo del secondo operatore. Nel caso di specie non sussistono pertanto i presupposti della responsabilità erariale erroneamente affermati dal giudice di primo grado, che viene riformato con l’assoluzione del sanitario.
Nota della Redazione
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