Responsabilità erariale per titoli falsi: estinzione per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 465 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di responsabilità erariale consegue al pagamento integrale, da parte del convenuto, dell’importo azionato dalla Procura prima della decisione. In tal caso il Collegio dichiara l’estinzione del giudizio e nulla dispone per le spese, che restano a carico delle parti che le hanno sostenute. La contumacia del convenuto, regolarmente citato, non impedisce la declaratoria di estinzione.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio la convenuta per sentirla condannare al pagamento di € 18.167,41 in favore del Ministero dell’istruzione e del merito o dell’istituto scolastico interessato. Da un’indagine su più casi analoghi, con risvolti penali, era emerso che la convenuta aveva fatto valere titoli falsi per ottenere incarichi di insegnamento di sostegno presso un istituto comprensivo.

Secondo parte attrice, senza i titoli falsi rilasciati la convenuta non avrebbe ottenuto l’incarico, con conseguente nullità della prestazione e inapplicabilità dell’art. 2126 c.c. La Procura ha quindi chiesto la condanna per il danno patrimoniale diretto da indebita percezione delle retribuzioni. La convenuta, regolarmente citata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara la contumacia della convenuta, nei cui confronti risulta correttamente perfezionata la notifica dell’atto introduttivo. La mancata costituzione non preclude l’esame del merito e la definizione del giudizio.

Nel corso del procedimento, all’udienza del 20 marzo 2025, la parte ha manifestato la volontà di adempiere integralmente al pagamento di quanto contestato. Il Pubblico Ministero, informata la parte dei precedenti della Sezione in fattispecie analoghe, ha chiesto un rinvio, accolto con ordinanza a verbale, per consentire l’adempimento.

In data 20 giugno 2025 la Procura erariale ha depositato copia della disposizione di versamento in favore dell’Amministrazione danneggiata, eseguita dalla convenuta per l’importo pari a quello azionato, corredata dalla sottoscrizione attestante la presa visione da parte di un funzionario del MIM-USR per il Lazio.

All’udienza, non essendo comparso alcuno per la convenuta, la Procura ha formulato richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese. Il Collegio, alla luce delle richieste della Procura e della documentazione in atti, dichiara la cessata materia del contendere e, per l’effetto, l’estinzione del giudizio.

Quanto alle spese, il Collegio rileva che, in caso di estinzione, esse restano a carico delle parti che le hanno sostenute. Il pagamento integrale dell’importo azionato ha dunque integralmente realizzato la pretesa attorea, esaurendo l’interesse alla decisione di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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