Ravvedimento e permesso premio al collaboratore: gradualità dei benefici (Cass. pen. Sez. V n. 637 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito del ravvedimento richiesto dall’art. 16-nonies, d.l. n. 8 del 1991 per l’accesso ai benefici penitenziari dei collaboratori di giustizia non può essere presunto sulla sola base dell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ma richiede elementi ulteriori che ne dimostrino in positivo l’effettiva sussistenza. Il ravvedimento deve essere rapportato alla natura e alla consistenza del beneficio richiesto, in applicazione del criterio di gradualità nell’accesso alle misure alternative. Per il permesso premio esso non coincide con il conseguimento del fine ultimo del trattamento rieducativo, ma consiste nella maturazione di un definitivo e irreversibile distacco dal contesto criminale rispetto al quale è maturata la scelta collaborativa.
Il Fatto
Il ricorrente, collaboratore di giustizia detenuto in espiazione di una pena di trenta anni di reclusione per concorso in omicidio aggravato dal metodo mafioso ex art. 7, legge n. 203 del 1991, proponeva reclamo avverso il rigetto della richiesta di permesso premio disposto dal Magistrato di sorveglianza. Il Tribunale di sorveglianza respingeva il reclamo, ritenendo necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria in ragione del recente avvio del percorso collaborativo e della gravità dei reati.
La Sez. I annullava quindi il provvedimento, rilevando che l’insufficiente rivisitazione critica del passato criminale era stata affermata senza elementi oggettivi di riscontro. Il Tribunale di sorveglianza, in sede di rinvio, rigettava nuovamente il reclamo: la regolare condotta, la correttezza lavorativa, l’interesse per gli studi e le parole di pentimento non erano sufficienti a integrare il requisito del ravvedimento, in considerazione della gravità dei trascorsi e della scelta collaborativa ancora troppo recente. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso, affidato a due motivi, lamentava l’inosservanza della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione, per avere il Tribunale riproposto le medesime valutazioni del provvedimento annullato, obliterando lo spessore collaborativo riconosciuto dalla Direzione Nazionale Antimafia e i pareri favorevoli del personale penitenziario, e per aver posto a carico del ricorrente una prova diabolica con elementi che sarebbero rimasti immutati anche negli anni successivi.
La Corte ricostruisce anzitutto la cornice normativa, richiamando l’art. 16-nonies, d.l. n. 8 del 1991, che subordina permessi premio, liberazione condizionale e detenzione domiciliare alla sussistenza del ravvedimento e all’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, con possibile deroga ai limiti di pena dell’art. 176 cod. pen. e agli artt. 30-ter e 47-ter Ord. pen.
Il Collegio ribadisce che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ravvedimento non può essere oggetto di presunzione basata sulla sola collaborazione e sull’assenza di collegamenti persistenti. Esso richiede elementi ulteriori, di qualsiasi natura, che ne dimostrino in positivo la ragionevole probabilità, e va valutato sulla condotta complessiva del collaboratore, tenendo conto dei rapporti con i familiari, con il personale giudiziario, dello svolgimento di attività lavorativa o di studio, quali indicatori di una revisione critica della vita anteatta (in tal senso, tra le altre, Sez. 1, n. 48505 del 2004, Sez. 1, n. 34283 del 2005, Sez. 1, n. 1115 del 2009, Sez. 1, n. 48891 del 2013, Sez. 1, n. 43256 del 2018).
La Corte precisa poi che l’interesse e la concreta disponibilità a fornire assistenza alla vittima, pur rilevanti, non si identificano con il ravvedimento, né questo può risolversi nel semplice pentimento o riconoscimento dei propri errori, postulando una valutazione globale della condotta. Viene richiamato il criterio di gradualità nella concessione dei benefici penitenziari applicabile anche ai collaboratori, con particolare rilievo quando i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere manifestata in contesti di elevato livello.
Da tale premessa il Collegio trae la conseguenza centrale: poiché il ravvedimento deve essere apprezzato in maniera differente a seconda del beneficio richiesto, per il permesso premio esso non può essere inteso come l’avvenuto conseguimento del fine ultimo del trattamento rieducativo, richiedendosi il livello proprio della liberazione condizionale. Esso consiste invece nella maturazione di un definitivo e irreversibile distacco dal contesto criminale. Nel caso concreto, il Tribunale ha elencato le circostanze positive, ma ha ritenuto non ancora sufficiente il percorso compiuto, valorizzando la rappresentazione non appagante dell’ingresso nel sodalizio e l’assenza di contatti con le vittime. Tale motivazione, resa all’esito di un apprezzamento di merito, risulta non illogica e coerente con la cornice giurisprudenziale: il ricorso è infondato e viene rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.