Responsabilità erariale per contributi PSR non realizzati: dolo e potere riduttivo (Corte dei Conti Sez. II App. n. 201 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi concessi nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale, la mancata realizzazione del progetto finanziato e il sostanziale sviamento delle risorse pubbliche rispetto alle finalità agevolate integrano un danno erariale risarcibile. La sottoscrizione della domanda e della documentazione di spesa rende il beneficiario pienamente imputabile delle dichiarazioni rese, con accettazione dei rischi connessi a lacune o mancanze. L’assenza di una tracciabilità coerente tra pagamenti effettuati e fatture emesse, unita alla carenza di prova contraria, depone per la connotazione dolosa della condotta, quale volontaria inosservanza degli obblighi assunti verso l’ente erogatore. La novella di cui all’art. 21 del D.L. n. 76/2020, che ha inserito nell’art. 1 della legge n. 20/1994 il capoverso sulla prova del dolo, ha carattere sostanziale e non si applica ratione temporis ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Il potere riduttivo dell’addebito è precluso in presenza di condotte dolose.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla concessione a una ditta agricola individuale di contributi pubblici nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale Calabria 2007-2013, annualità 2013, per un progetto di miglioramento fondiario. L’ente erogatore regionale, a seguito di controlli tecnico-amministrativi e di un controllo in loco, ha riscontrato uno scostamento significativo tra la spesa dichiarata e quella accertata e ha disposto la revoca totale del beneficio, con recupero delle somme erogate. Parte delle somme è stata recuperata per compensazione automatica; il residuo è stato iscritto a ruolo.

La Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, accogliendo la domanda della Procura contabile, ha condannato la titolare al risarcimento del danno, ravvisando il dolo nella volontaria inosservanza degli obblighi assunti. La beneficiaria ha proposto appello, contestando la valutazione delle prove, la sussistenza dell’elemento soggettivo e l’omessa pronuncia sull’invocato potere riduttivo.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’appello rigetta il gravame, confermando integralmente la decisione di prime cure. Sul primo motivo, relativo alla valutazione delle prove, il Collegio rileva che il bonifico prodotto non corrisponde all’intero importo dei lavori dedotto in fattura, che la documentazione presenta annotazioni aggiunte a penna e richiami a una nota di credito mai depositata, e che diversi bonifici risultano solo “inoltrati” e privi di distinta comprovante l’effettivo pagamento. Ne deriva un disordine documentale con assenza di tracciabilità coerente tra pagamenti e fatture, che esclude la dedotta “piena prova”.

Il Collegio richiama il Regolamento (CE) n. 65/2011, che all’art. 30 prescrive l’esclusione dal sostegno e il recupero degli importi versati qualora il beneficiario abbia reso deliberatamente una falsa dichiarazione. Nel caso di specie risultano pacifici lavori non eseguiti, differenze tra spese dichiarate e accertate, spese non documentate e la mancata realizzazione del progetto imprenditoriale. Assume rilievo, inoltre, lo stato di sostanziale abbandono dell’impresa, con la titolare stabilmente residente all’estero.

Sul secondo motivo, concernente l’elemento soggettivo, la Corte conferma la connotazione dolosa della condotta, desunta dalla volontaria inosservanza degli obblighi di veridicità e correttezza assunti con la sottoscrizione della domanda, nonché dalla mancata realizzazione di quanto ammesso a finanziamento. Le vicende con i confinanti, addotte a discolpa, sono ritenute marginali rispetto alla condotta contestata. Quanto all’art. 21 del D.L. n. 76/2020, la Corte ne ribadisce la non applicabilità ratione temporis, richiamando propri precedenti, poiché la novella incide su un elemento costitutivo dell’illecito erariale e ha quindi carattere sostanziale, ai sensi dell’art. 11 disp. prel. c.c.

Sul terzo motivo, il Collegio osserva che le possibili interferenze tra strumenti amministrativi e azione di responsabilità vanno affrontate in sede esecutiva, poiché solo in tale fase è possibile stabilire se il recupero sia stato integrale. Nel caso concreto non è emersa alcuna prova di un recupero amministrativo in corso né del relativo quantum. Quanto al potere riduttivo, il giudice non è tenuto a motivarne il mancato esercizio, e in ogni caso la sussistenza di condotte dolose è ostativa al suo esercizio. L’appello è dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata e spese a carico dell’appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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