Assenteismo fraudolento, danno all’immagine senza giudicato penale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 86 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assenteismo fraudolento, la condotta tipizzata dall’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 165/2001 si realizza non solo con l’alterazione dei sistemi di rilevamento o la cessione del badge a terzi, ma con qualsiasi modalità fraudolenta idonea a trarre in inganno l’amministrazione, compresa l’omessa timbratura delle uscite temporanee dalla sede di servizio. Ai fini della responsabilità amministrativa ex art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà della irregolare registrazione, non richiedendosi un intento di profitto. L’azione di danno all’immagine è proponibile a prescindere da un previo giudicato penale e da un procedimento disciplinare concluso, non essendo stata espunta dall’ordinamento la fattispecie speciale per effetto della Corte cost. n. 61/2020. L’obbligo di registrazione delle presenze grava anche sul dirigente di struttura complessa, ancorché privo di debito orario minimo.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio quattro dipendenti di una azienda sanitaria provinciale, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, da disservizio e all’immagine derivanti da condotte di assenteismo fraudolento accertate dalla Guardia di finanza nel periodo dicembre 2016-aprile 2017.

L’indagine, avviata su delega dell’autorità giudiziaria penale, aveva riguardato oltre cinquanta dipendenti ed era stata condotta mediante videosorveglianza sui varchi di accesso e sui lettori dei badge, incrociata con i tabulati del marcatempo e i fogli di presenza cartacei. I convenuti, tre dei quali si costituivano e uno rimaneva contumace, eccepivano la prescrizione, la necessità di sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione del processo penale, la nullità della citazione per genericità della causa petendi, l’inutilizzabilità degli atti di indagine e, nel merito, l’esistenza di motivi di servizio giustificativi delle uscite.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge anzitutto l’istanza di sospensione necessaria ex art. 106 c.g.c., rilevando che le cause di sospensione sono di stretta interpretazione e che il legislatore ha optato per la piena autonomia dei giudizi penale e contabile. L’art. 55-quinquies prevede espressamente che restano ferme le responsabilità penale e disciplinare, mentre gli artt. 651 e 652 cod. proc. pen. attribuiscono al giudicato penale una efficacia soltanto eventuale e limitata. Il giudice contabile può quindi pervenire ad accertamenti diversi, applicando il criterio del “più probabile che non” in luogo del superamento di ogni ragionevole dubbio.

Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo e contrattuale vigente nel periodo di indagine, ricavandone l’esistenza di un obbligo generalizzato di registrazione delle presenze, esteso anche al personale dirigente di struttura complessa, che l’art. 15 del C.C.N.L. del 3.11.2005 esonera dall’orario minimo ma non dall’obbligo di documentare i transiti in sede. L’omessa timbratura configura quindi la fattispecie di falsa attestazione, anche quando l’uscita sia giustificata da motivi di servizio, poiché la norma sanziona la modalità fraudolenta e non l’intento di frode.

Gli atti dell’indagine penale sono ritenuti liberamente utilizzabili nel processo contabile, non operando in esso il principio del contraddittorio nella formazione della prova di cui all’art. 111, comma 3, Cost., riferito al solo processo penale. Le eccezioni difensive sulla impossibilità di registrare le uscite sono respinte, risultando in atti la vigenza di un sistema cartaceo di doppio binario e, dal gennaio 2017, l’attivazione di un codice dedicato alle uscite per servizio.

La Corte accoglie la domanda sul danno patrimoniale diretto, liquidato per il solo dipendente non ristorato dall’amministrazione, e sul danno all’immagine, confermando che la fattispecie speciale è risarcibile senza previo giudicato penale. Respinge invece la domanda di danno da alterazione del sinallagma contrattuale, per difetto di prova di un pregiudizio ulteriore rispetto alla retribuzione indebita. Quanto alla liquidazione, le Sezioni riunite n. 10/QM/2003 impongono il ricorso all’art. 1226 cod. civ., con esclusione del criterio del duplum e parametrazione ai valori retributivi delle assenze accertate, con coefficienti differenziati per qualifica e gravità della condotta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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