Notifica al precedente domicilio nel rito cartolare d’appello: nullità intermedia sanata (Cass. pen. Sez. III n. 27315 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello con rito cartolare disciplinato dall’art. 598-bis cod. proc. pen., la notifica del decreto di citazione all’imputato presso il precedente domicilio eletto, in luogo di quello indicato nella dichiarazione di nomina del difensore di fiducia, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, soggetta alle regole di deducibilità di cui all’art. 182 cod. proc. pen. Essa deve essere eccepita dal difensore con le conclusioni scritte ex art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen. e non è deducibile per la prima volta con il ricorso per cassazione. Solo la mancanza della notificazione, o la sua inidoneità concreta a portare l’atto a conoscenza dell’imputato, integra la nullità assoluta di cui all’art. 179 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva assolto uno degli imputati per non aver commesso il fatto e confermato la penale responsabilità della ricorrente per reati edilizi di cui agli artt. 44, comma 1, lett. d), e 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001. Avverso tale sentenza la condannata ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione delle norme sulle notificazioni, perché il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato al precedente domicilio eletto e non a quello successivamente dichiarato con l’atto di nomina del difensore di fiducia. Da qui la deduzione di una nullità assoluta e insanabile, non eccepita con le conclusioni scritte del rito cartolare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un dato pacifico: la dichiarazione di domicilio prevale sulla precedente elezione, pur non revocata, sicché il decreto di citazione avrebbe dovuto essere notificato presso il nuovo domicilio. Richiamando le Sezioni Unite n. 41280 del 2006, la Corte conferma che il vizio sussiste, ma ne ridefinisce il regime.

La nullità conseguente alla violazione dei modelli di notificazione della citazione non dà luogo a una citazione omessa ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., bensì a una citazione viziata che non impedisce sempre e inequivocabilmente la conoscenza dell’atto. La sua natura è dunque di carattere intermedio, priva di effetti se non dedotta tempestivamente. In questa linea la Corte richiama le Sezioni Unite n. 19602 del 2008, le Sezioni Unite n. 119 del 2005 e la Sez. V n. 27546 del 2023, dalle quali emerge che solo la notificazione mancante o concretamente inidonea integra la nullità assoluta.

Il passaggio centrale riguarda il rito cartolare. Il Collegio dissente dalla requisitoria del Procuratore generale, secondo cui l’eccezione sarebbe stata formulata nei termini perché l’art. 182 cod. proc. pen. opera solo nei momenti processuali caratterizzati dalla presenza delle parti. Per la Corte, nel rito disciplinato dall’art. 598-bis cod. proc. pen. il contraddittorio non è obliterato, ma si svolge in forma esclusivamente scritta: la parte che intenda eccepire una nullità verificatasi negli atti preliminari ha l’onere di farla valere nelle conclusioni scritte. Il vizio della notificazione, del resto, non si realizza alla presenza della parte nemmeno nel rito previgente.

Nel solco di Sez. II n. 2332 del 2024, la Corte afferma quindi che la nullità deve essere eccepita prima della pronuncia della sentenza di appello, con le conclusioni scritte. Poiché nel caso di specie il difensore non ha proposto alcuna eccezione in quella sede, la nullità è stata sanata.

Il secondo motivo è inammissibile perché volto a contrapporre ai giudici di merito una diversa lettura delle risultanze istruttorie, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata: l’autorizzazione del Genio civile riguardava una situazione progettuale antecedente e l’annullamento regionale del diniego non costituiva un atto di assenso all’intervento concretamente realizzato. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la Corte d’appello escluso la particolare tenuità dell’offesa ex art. 131-bis cod. pen. con valutazione di fatto non manifestamente illogica, alla luce dei criteri indicati da Sez. III n. 19111 del 2016 e Sez. III n. 47039 del 2015. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali e alla refusione delle spese della parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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