Spese di lite in appello modificabili d’ufficio solo se la sentenza è (Cass. civ. Sez. II n. 1581 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite. Laddove invece la decisione sia confermata, la statuizione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione. Ne consegue che, dichiarato inammissibile l’appello principale per difetto di specificità dei motivi, la Corte d’Appello non può rideterminare il quantum delle spese liquidate in primo grado, in violazione degli artt. 112 e 329 cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società concessionaria della gestione di spazi pubblicitari conveniva in giudizio un ente locale e l’agente della riscossione davanti al Tribunale, per accertare la non debenza delle somme iscritte a ruolo per gli anni dal 2005 al 2009 e per ottenere la restituzione di quanto già versato all’ente.
Il giudice di prime cure accoglieva la domanda, condannando l’ente alla restituzione e ponendo le spese del giudizio a carico solidale di entrambe le parti convenute. L’ente proponeva appello principale; l’agente della riscossione appello incidentale, dolendosi del difetto di legittimazione passiva e della condanna alle spese. La Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’appello principale per difetto di specificità dei motivi e, in accoglimento dell’incidentale, riformava il capo sulle spese: ne seguiva istanza di correzione dell’errore materiale, accolta con ordinanza che integrava il dispositivo.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi di ricorso censurano, sotto il profilo della violazione degli artt. 112 e 329 cod. proc. civ., la parte della decisione che ha riformato il capo sulle spese di primo grado riducendo i compensi e le spese documentate già liquidati a carico dell’ente. La Corte di Cassazione li esamina congiuntamente e li ritiene fondati.
Il Collegio ricostruisce la regola operativa in materia: il potere del giudice d’appello di rideterminare d’ufficio le spese processuali presuppone una riforma, completa o parziale, della sentenza impugnata, poiché il relativo onere va ripartito in base all’esito complessivo della lite. Quando invece la decisione è confermata, la modifica del capo sulle spese è ammessa solo se quel capo sia stato investito da specifico motivo di impugnazione. Sul punto la Corte richiama il proprio precedente, Sez. III n. 27606 del 29.10.2019.
Nel caso concreto, la dichiarazione di inammissibilità dell’appello principale dell’ente equivale a conferma della decisione di prime cure sull’insussistenza del credito. Difettava, quindi, il presupposto della riforma e mancava una contestazione specifica del capo sulle spese, l’appello incidentale dell’agente avendo a oggetto esclusivamente la propria posizione. La Corte d’Appello non poteva pertanto rivedere d’ufficio la liquidazione del primo giudice.
Quanto al quinto motivo, relativo alle spese del grado d’appello, il Collegio ne rileva la fondatezza: la Corte territoriale le ha quantificate al di sotto dei parametri del D.M. n. 55/2014, applicabile ratione temporis, senza adeguata motivazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. la causa è decisa nel merito applicando lo scaglione compreso tra €. 52.000,00 e €. 260.000,00, con i valori medi ivi contenuti. Il terzo e il quarto motivo restano assorbiti. La sentenza è cassata nei limiti dei motivi accolti, con condanna dell’ente al pagamento delle spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 329 c.p.c. – Acquiescenza totale o parziale
- Art. 384 c.p.c. – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito