Art. 1367.
Conservazione del contratto
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziche' in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1367.
Conservazione del contratto
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziche' in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
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