Inammissibile il ricorso contro la provvisionale e le spese alla parte civile (Cass. pen. Sez. VII n. 10220 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una provvisionale da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, perché per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato a essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento. Nel procedimento in camera di consiglio ex artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la parte civile che abbia visto accolta in sede di merito la domanda risarcitoria ha diritto alla liquidazione delle spese solo se abbia svolto attività defensionale effettiva e non meramente formale; la richiesta di liquidazione trasmessa oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza è tardiva.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 3 giugno 2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Imperia il 20 giugno 2022 nei confronti del ricorrente, per i reati di cui agli artt. 99, 423 e 642, comma primo, cod. pen., unificati dalla continuazione, con riconoscimento delle attenuanti generiche ed esclusione della recidiva. Era stata altresì disposta la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili, con assegnazione a una di esse di una provvisionale.
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: vizio di motivazione sulla responsabilità per entrambi i reati; inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. sul trattamento sanzionatorio; vizio di motivazione in ordine alla conferma della condanna risarcitoria e al riconoscimento della provvisionale. La parte civile ha depositato conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto costituito da doglianze di puro fatto; il secondo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché il dedotto difetto di motivazione non emerge dal provvedimento impugnato, che ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. dedica specifica trattazione.
Il nucleo del principio riguarda il terzo motivo. La Corte ha ribadito che il provvedimento con cui il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione. La ragione risiede nella natura stessa dell’assegnazione: essa è insuscettibile di passare in giudicato ed è destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento. Sul punto la Corte richiama Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019.
Quanto alla conferma della condanna risarcitoria in favore della compagnia di assicurazione e alle spese del grado, il motivo è stato ritenuto reiterativo di identico motivo di gravame, cui la Corte di appello aveva risposto con ragionamento immune da illogicità manifesta e privo di vizi.
La Corte ha poi escluso la liquidazione delle spese in favore del difensore della parte civile. Le conclusioni erano state trasmesse a mezzo p.e.c. il 23 gennaio 2025, oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza previsto dall’art. 611 cod. proc. pen., e la richiesta era dunque tardiva. Nel procedimento camerale, quando il ricorso dell’imputato è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese in favore della parte civile presuppone che la domanda risarcitoria sia stata accolta in sede di merito e che la parte civile abbia esplicato in legittimità attività defensionale diretta a contrastare la pretesa dell’imputato in maniera non meramente formale, ma effettiva rispetto alla definizione del rito. La Corte richiama Sez. U. n. 5466 del 28/01/2004, Sez. 7 n. 7425 del 28/01/2016 e Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016. Nel caso concreto tale connotazione modale non è stata riscontrata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; l’istanza di liquidazione della parte civile è stata rigettata.
Nota della Redazione
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