Atto confermativo ed esecutivo dell’ordine di abbattimento dei capi infetti (TAR Sicilia n. 2169 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui l’autorità sanitaria dispone l’abbattimento coattivo dei capi bovini risultati infetti, dopo l’inadempimento dell’allevatore all’ordine già impartito, costituisce atto meramente confermativo ed esecutivo del primo provvedimento e non una nuova determinazione nel merito. Essa è espressione di un potere esecutorio, previsto dall’art. 8, comma 1, D.M. n. 592/1995 e dall’art. 138, par. 2, lett. k), Reg. UE 2017/625, e può essere sindacata solo quanto al suo presupposto, cioè il mancato adempimento spontaneo dell’obbligo. È pertanto inammissibile il ricorso che censuri la legittimità sostanziale dell’abbattimento, divenuta definitiva per l’inoppugnabilità del provvedimento presupposto.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di uno stabilimento di allevamento, ha impugnato il provvedimento con cui il Direttore della U.O.C. Sanità Animale dell’azienda sanitaria ha disposto l’abbattimento coattivo di diciotto capi bovini risultati positivi alle prove diagnostiche per tubercolosi. L’atto impugnato dava atto che i capi non erano stati abbattuti e che il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto avverso il precedente ordine, era stato dichiarato inammissibile.

Il ricorrente ha dedotto l’incompetenza dell’organo emanante, la violazione della disciplina sovranazionale e ministeriale sulla distinzione tra caso sospetto e caso confermato, il difetto di istruttoria e la violazione del canone di proporzionalità. L’amministrazione resistente ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità per impugnazione di atto meramente confermativo di un provvedimento lesivo divenuto definitivo.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Collegio ha accolto l’eccezione di tardività del deposito documentale eseguito dall’amministrazione, in violazione del termine perentorio di quaranta giorni di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità, ricostruendo l’iter procedimentale. Un primo accertamento di positività era stato compiuto con il test IDT, seguito dalla comunicazione di casi sospetti ai sensi dell’art. 9, comma 1, Reg. UE 689/2020 e dal fermo ufficiale degli animali. Successivamente l’unità veterinaria aveva effettuato il test IDT e il test IGRA (gamma-interferone), dai quali è emersa la positività dei capi, con conseguente provvedimento di abbattimento, divenuto definitivo per l’inammissibilità del ricorso straordinario.

Il Collegio ha qualificato il provvedimento impugnato come atto meramente confermativo, poiché non motivato da nuove prove diagnostiche né da un rinnovato accertamento: dispone l’abbattimento degli stessi animali già elencati nel primo provvedimento. A quest’ultimo, e non all’atto gravato, va imputata la valutazione tecnico-discrezionale e la decisione di eradicare i capi infetti.

L’ordine gravato, denominato coattivo, discende dal mancato adempimento spontaneo dell’obbligo di abbattimento. Esso non è una nuova decisione nel merito, ma un atto esecutivo del primo, adottato in forza del potere esecutorio dell’autorità sanitaria. Pertanto, il sindacato poteva riguardare esclusivamente il presupposto di tale potere, cioè l’inadempimento dell’ordine già impartito, non dedotto nei motivi di doglianza.

Il Tribunale ha escluso l’esistenza di un quid novi: né la trasformazione dell’obbligo di fare in azione coercitiva, né l’avviso della possibile commissione dell’illecito di cui all’art. 650 cod. pen., né il richiamo a una nuova istruttoria sul grave ed imminente pericolo mutano la portata lesiva dell’atto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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