Inammissibile la produzione documentale tardiva in appello, improcedibile quello incidentale (Cons. Stato n. 6839 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La produzione per la prima volta in appello di nuovi documenti ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. è ammissibile solo quando l’indispensabilità ai fini del decidere si coniughi con la non imputabilità della lacuna istruttoria alla parte che la invoca. Se il giudice di primo grado ha ordinato il deposito della documentazione e la parte pubblica ha ignorato l’incombente, la lacuna è a essa ascrivibile e la nuova produzione è inammissibile. L’appello incidentale improprio tardivo, in quanto accessorio, è travolto dall’esito sfavorevole dell’appello principale: la declaratoria di improcedibilità, già ammessa per l’appello principale inammissibile o improcedibile, si estende all’ipotesi di rigetto.
Il Fatto
Un produttore di latte vaccino è destinatario della cartella di pagamento emessa su incarico dell’AGEA per il prelievo supplementare relativo alle annate casearie 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000. Impugnata la cartella davanti al TAR Piemonte, il ricorso è accolto in parte: il giudice di prime cure rileva che nel titolo non vi è traccia dell’annullamento giudiziale del prelievo 1996/97, delle sette rate versate prima della decadenza dalla rateizzazione e degli importi eventualmente già corrisposti.
L’AGEA appella la sentenza chiedendo la riforma della sola statuizione sul quantum, producendo per la prima volta in appello la documentazione dei conteggi. Il produttore resiste, eccepisce l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente della riscossione e propone a sua volta appello incidentale su due capi della sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di integrazione del contraddittorio. L’intimazione di pagamento è un atto formale con cui l’ente della riscossione sollecita il contribuente a saldare un debito già iscritto a ruolo e riepiloga le cartelle emesse dall’AGEA. L’atto presupposto è riferibile all’AGEA, titolare del credito, e a essa sola spetta decidere di appellare.
Il nodo centrale è l’ammissibilità della produzione documentale tardiva. La Sezione ricostruisce i due indirizzi sull’art. 104, comma 2, c.p.a.: chi ritiene sufficiente la sola omessa dimostrazione della causa impeditiva, chi valorizza l’indispensabilità del documento. Il Collegio aderisce all’approccio sostanziale già seguito dalla Sezione, ma entro precisi limiti: la documentazione deve integrare, non innovare, un costrutto probatorio già introdotto in primo grado.
Nel caso concreto l’incombente è decisivo. Il TAR aveva ordinato all’AGEA il deposito di una dettagliata relazione sui versamenti già effettuati e non conteggiati, concedendo termine sino al 5 ottobre 2022. L’amministrazione non ha adempiuto e ha chiesto un rinvio, respinto con rilievo il lungo lasso di tempo già concesso. Il giudice di prime cure aveva poi offerto un ulteriore biennio prima dell’udienza di merito.
Da qui la conferma dell’orientamento secondo cui l’integrazione istruttoria in appello è ammessa solo se la lacuna è imputabile al giudice di primo grado. Quando invece l’omissione è della parte, la richiesta non è accoglibile. L’AGEA non ha dimostrato alcun impedimento oggettivo e non ha censurato la statuizione del TAR sull’incompletezza del materiale probatorio: la richiesta istruttoria è respinta e, con essa, cade l’unico sostegno dell’appello principale.
Sul secondo versante, il Collegio ricorda che l’appello incidentale improprio è un gravame autonomo la cui incidentalità dipende solo dall’essere proposto dopo quello principale. La sua sorte è condizionata all’esito di quest’ultimo. In continuità con la recente novella dell’art. 334, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 96, comma 4, c.p.a. tramite il rinvio dell’art. 39 c.p.a., la declaratoria di improcedibilità, già applicata all’appello principale inammissibile o improcedibile, si estende all’ipotesi di rigetto di quello principale. L’appello incidentale è quindi dichiarato improcedibile. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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