Art. 2728.

Art. 2728.

Prova contro le presunzioni legali

Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.

Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non puo' essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.

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