Compensazione esclusa se il debito tributario è già estinto per pagamento (Cass. civ. Sez. V n. 14747 del 01.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione tributaria, il pagamento della somma portata dalla cartella esattoriale impugnata determina il venir meno del presupposto della compensazione, che a norma dell’art. 1241 cod. civ. consiste nella sussistenza di reciproci debiti. Ne consegue che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione che non censuri la reale ratio decidendi della pronuncia impugnata, incentrata sull’intervenuta estinzione del credito erariale per pagamento, e che si limiti a dolersi dell’omesso esame dei documenti prodotti a sostegno della richiesta di compensazione. Il ricorrente che intenda contestare tale statuizione deve anzitutto allegare di non avere corrisposto la somma oggetto del debito tributario.
Il Fatto
Il contribuente impugna la sentenza della C.T.R. della Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, l’appello avverso la pronuncia della C.T.P. di Cremona. Quest’ultima, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro una cartella di pagamento.
La vicenda processuale prende origine da un giudizio di ottemperanza relativo a precedenti pronunce della stessa Commissione tributaria regionale, respinto; era poi seguita l’emissione della cartella, impugnata davanti alla C.T.P. Il contribuente aveva chiesto di compensare il debito portato dalla cartella con il residuo credito per rimborso giacente presso il Concessionario della riscossione. La C.T.R. ha rilevato il difetto di interesse ad agire, perché il contribuente aveva già corrisposto le somme senza dichiarare che il pagamento avveniva in via cautelativa, così impedendo la compensazione. Propone quindi ricorso per cassazione, articolando quattro motivi; resiste l’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che il ricorrente non censura la reale ratio decidendi della pronuncia impugnata, consistente nel diniego della reclamata compensazione per essere il credito dell’Agenzia delle Entrate estinto per intervenuto pagamento della somma portata dalla cartella esattoriale.
Su questa premessa perdono rilievo le doglianze relative all’omesso esame dei documenti prodotti dalla parte contribuente. Per sollevare tali censure, il ricorrente avrebbe dovuto anzitutto allegare di non avere corrisposto la somma oggetto del debito tributario. Il pagamento, osserva la Corte, implica il venir meno del presupposto stesso della compensazione che, a norma dell’art. 1241 cod. civ., è la sussistenza di reciproci debiti.
La Corte non entra pertanto nel merito delle doglianze, che pure invocavano la violazione di numerose disposizioni del cod. civ. e del cod. proc. civ., nonché delle regole sull’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., né valuta la portata del precedente di legittimità richiamato dal ricorrente a sostegno della legittimità della compensazione.
L’assorbimento delle censure discende dal difetto di interesse sopravvenuto: una volta estinto il debito, la pretesa compensazione non ha più oggetto. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 536,00 oltre a spese prenotate a debito.
La Corte dà infine atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto.
Nota della Redazione
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