Credito d’imposta teleriscaldamento tra più gestori: sconto massimo invalicabile (Cass. civ. Sez. 5 n. 366 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2, comma 138, della legge n. 244/2007, di interpretazione autentica dell’art. 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448/1998, nel riconoscere al soggetto che sia contemporaneamente gestore della rete di teleriscaldamento alimentata da biomassa o da energia geotermica e utente finale la facoltà di fruire del credito d’imposta, non ha privato di tale facoltà i gestori a monte della catena di fornitura. L’utente finale può quindi essere anche soggetto gestore dell’impianto o della rete che fornisce l’energia, applicando l’agevolazione a sé stesso come farebbe verso un utente terzo. Tale meccanismo, tuttavia, non può risolversi in un vantaggio economico maggiore rispetto a quello degli altri utenti, né in una forma di finanziamento estranea alla ratio dell’agevolazione: il complessivo beneficio non può superare la misura massima del credito d’imposta stanziato dal legislatore, parametrata sul prezzo di cessione dell’energia all’utente finale.
Il Fatto
Il Fallimento di una società operante nel settore florovivaistico impugnava l’avviso di recupero di Ires, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto parzialmente il credito d’imposta per la gestione di reti di teleriscaldamento, portato in compensazione.
La società riceveva calore geotermico da un produttore di energia attraverso un termodotto di proprietà di quest’ultimo, collegato a un impianto di scambio termico secondario di sua proprietà. Il produttore applicava alla società, quale utente finale, lo sconto previsto dall’art. 8, comma 10, lettera f), legge n. 448/1998, recuperandolo tramite un credito d’imposta di pari importo. La società, qualificandosi come soggetto contemporaneamente gestore della rete e utente finale, pretendeva di fruire integralmente del credito, senza detrarre quanto già utilizzato a monte.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ricostruisce il quadro normativo, muovendo dall’originaria formulazione dell’art. 8, comma 10, lettera f), legge n. 448/1998, che riconosceva il beneficio per la gestione di reti di teleriscaldamento, e dalla successiva estensione all’energia geotermica. L’art. 2, comma 138, legge n. 244/2007, nel dare interpretazione autentica alla disposizione, ha chiarito che l’agevolazione si applica anche quando il gestore coincide con l’utilizzatore dell’energia, legittimando tale soggetto alla compensazione.
La tesi della ricorrente, secondo cui solo l’ultimo gestore della rete sarebbe legittimato a fruire del credito, viene respinta: la norma non ha privato del beneficio i gestori a monte, sicché tutti i soggetti coinvolti nella catena di fornitura possiedono eguale legittimazione ad attivare il meccanismo agevolativo. Tale conclusione si fonda sulla ratio dell’agevolazione, diretta a incentivare l’utente finale all’uso di fonti energetiche alternative mediante uno sconto sul prezzo, il cui onere è accollato allo Stato attraverso il credito d’imposta.
La Corte individua però un limite invalicabile: la somma stanziata dal legislatore costituisce lo sforzo massimo che lo Stato intende sostenere. Nell’ipotesi di pluralità di gestori, ciascuno è chiamato a trasferire all’utente finale sia lo sconto accordato dal gestore precedente sia il proprio, senza che il beneficio complessivo possa eccedere il tetto massimo del credito. Il meccanismo non può servire a moltiplicare artificiosamente gestori e crediti, dovendo tutti rispettare un comune limite, auspicabilmente concordato mediante apposite convenzioni preventive.
In applicazione di tali principi, la società ricorrente, avendo già beneficiato dello sconto applicato a monte dal produttore di energia, poteva fruire del credito d’imposta solo nei limiti del residuo massimale. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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