Indennità sostitutiva del preavviso e CIGS: onere probatorio dell’accordo risolutorio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14889 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia, che integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda; non sussiste se il giudice di merito abbia esaminato la questione, ancorché con motivazione diversa da quella prospettata. La non cumulabilità tra indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di CIGS presuppone la consapevolezza del lavoratore del successivo recesso. La prova dell’accordo risolutorio posto a base della cessazione del rapporto grava sul datore di lavoro. L’interpretazione dell’atto di autonomia privata e la valutazione della prova costituiscono accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimità, salvo il vizio motivazionale.

Il Fatto

Il lavoratore otteneva dal Tribunale di Cosenza un decreto ingiuntivo nei confronti della società datrice di lavoro per il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, pari a euro 24.282,80, conseguente alla repentina interruzione del rapporto.

La società si opponeva, sostenendo che il diritto fosse escluso dall’avere il lavoratore accettato integralmente la CIGS a zero ore per ventiquattro mesi, nella consapevolezza che la crisi aziendale sarebbe sfociata in un licenziamento collettivo. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n. 936/2023, confermava la decisione, rilevando che di un eventuale accordo risolutorio non era stata fornita prova. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi. La ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2118 cod. civ., lamentando l’omessa pronuncia sulla non cumulabilità tra integrazione salariale e indennità di mancato preavviso.

Il Collegio ricostruisce la nozione di omessa pronuncia: il vizio ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda, da intendersi come ogni richiesta diretta ad ottenere l’attuazione concreta di una volontà di legge, formulata in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o rigetto (Cass. n. 28308/2017).

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha dato atto dell’esattezza dell’orientamento sulla non cumulabilità, ma ha ritenuto che il lavoratore dovesse essere anche a conoscenza del fatto che, alla scadenza del periodo di CIGS, sarebbe stato licenziato. Una pronuncia sul punto, quindi, formalmente vi è stata: le due verifiche operano su piani logici e giuridici diversi, e ciò esclude il vizio denunciato.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva un profilo di inammissibilità, per non essere stato riportato il preciso testo del verbale del 17.9.2014. Nel merito, l’interpretazione dell’atto di autonomia privata e la valutazione sulla mancanza di prova dell’accordo risolutorio costituiscono accertamenti di merito, adeguatamente motivati e insindacabili in sede di legittimità.

Non si configura violazione dell’art. 2118 cod. civ., perché il vizio di violazione di legge per erronea sussunzione si distingue dalla carente ricostruzione della fattispecie concreta, sottratta al sindacato di legittimità: la censura attiene all’erronea ricognizione della fattispecie astratta senza contestare la valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 19651/2024). Ciò che la ricorrente contesta è la questione di fatto della prova sull’accordo risolutorio, che i giudici di seconde cure non hanno ritenuto fornita. Il ricorso è quindi rigettato, con conseguente obbligo del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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