Ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto contro il Comune in dissesto (TAR Sicilia n. 830 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto nei termini, ovvero confermato in sede di opposizione, ha valore di cosa giudicata ed è azionabile con il ricorso per l’ottemperanza, purché sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647, cod. proc. civ. e sia decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo. La sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. va accertata anche in presenza di una procedura di dissesto, quando il credito azionato sia estraneo alla gestione dell’Organo straordinario di liquidazione e ricada nella gestione ordinaria dell’ente. L’obbligo di conformarsi al giudicato giustifica la fissazione di un termine e la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La banca ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo con cui il Comune intimato era stato condannato al pagamento di una somma in suo favore, oltre interessi e spese. Il titolo è stato notificato al debitore, dichiarato esecutivo e successivamente notificato in forma esecutiva; l’Amministrazione, tuttavia, non ha provveduto al pagamento integrale.
Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. Con ordinanza collegiale istruttoria il Tribunale ha chiesto chiarimenti sulla procedura di dissesto e sulla riconducibilità del credito alla gestione dell’Organo straordinario di liquidazione. Il Segretario generale ha precisato che il credito non rientra nella gestione liquidatoria, dovendo imputarsi alla gestione ordinaria dell’ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che ammette il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione. Il decreto che definisce la controversia al pari di una sentenza passata in giudicato — essendo impugnabile solo con revocazione o opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 cod. proc. civ. — assume valore di cosa giudicata anche ai fini dell’ottemperanza.
La condizione essenziale, precisa il Tribunale, è che il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. Nel caso concreto risultano integrati tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: il titolo è divenuto definitivo per mancata opposizione ed è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo.
Gli incombenti istruttori hanno poi accertato che il credito azionato non ricade nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione, ma deve essere soddisfatto nell’ambito della gestione ordinaria dell’ente locale. Tale circostanza esclude la configurabilità di ostacoli derivanti dalla procedura di dissesto e consente di affermare la piena ammissibilità del ricorso e la sussistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato.
Il ricorso è dunque accolto: il Tribunale dichiara l’obbligo del Comune di conformarsi al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario generale pro tempore del Comune di Agrigento, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ. e sono liquidate avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in ragione dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni affrontate. Il compenso del commissario sarà determinato con separato provvedimento ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 26 c.p.c. – Foro dell'esecuzione forzata
- Art. 647 c.p.c. – Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente
- Art. 656 c.p.c. – Impugnazioni