Notifica del verbale all’obbligato solidale e decadenza sanzionatoria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26970 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla potestà sanzionatoria per mancata o intempestiva notificazione del verbale di accertamento a uno dei destinatari dell’illecito amministrativo non si estende all’altro obbligato, poiché i rapporti tra obbligato principale e pubblica amministrazione e tra obbligato solidale e amministrazione sono autonomi. L’attestazione dell’agente postale relativa alla consegna del plico è assistita dalla fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c. e può essere contestata solo con la querela di falso. Ai fini della legittimazione dell’Ispettorato a stare in giudizio a mezzo di propri funzionari nei giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione, opera la disciplina speciale dell’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 149/2015, che deroga al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

Il Fatto

Il ricorrente, già amministratore di una società poi cessata e cancellata dal registro delle imprese, proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dall’Ispettorato del lavoro per il pagamento di una sanzione amministrativa di euro 10.352,00, per gli illeciti di cui agli artt. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002 e 4-bis, comma 2, d.lgs. n. 181/2000, per avere omesso di comunicare al Centro per l’impiego l’assunzione di due dipendenti per una giornata e di consegnare loro copia del contratto di lavoro.

L’opponente eccepiva la mancata notifica del verbale di accertamento sia a sé sia alla società, obbligata in solido, con conseguente decadenza dalla potestà sanzionatoria ai sensi dell’art. 14 legge n. 689/1981, e la nullità dell’ordinanza ingiunzione per insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale rigettava l’opposizione; la Corte d’Appello rigettava il gravame. Proposto ricorso per cassazione, la Corte ha dichiarato nulla la notifica del ricorso, non eseguita presso l’Avvocatura generale dello Stato, e ne ha disposto il rinnovo.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava il difetto di patrocinio dell’Ispettorato, costituitosi in appello a mezzo di un proprio funzionario, è giudicato infondato. Il ricorrente richiamava decisioni relative all’Agenzia delle Entrate, ma la Corte ritiene applicabile la disciplina speciale dell’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 149/2015, che consente all’Ispettorato di farsi rappresentare e difendere da propri funzionari nel primo e nel secondo grado nei giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché non si confronta con la ratio della sentenza impugnata. La Corte territoriale, richiamando Cass. sez. un. n. 22082/2017, aveva affermato l’autonomia del rapporto tra obbligato principale e amministrazione rispetto a quello tra obbligato solidale e amministrazione, con la conseguenza che l’eventuale decadenza maturata verso uno dei destinatari non si propaga all’altro.

Quanto alla notifica in proprio, la Corte d’Appello aveva ritenuto il procedimento perfezionato con la spedizione della raccomandata e, comunque, con il ritiro del plico. L’attestazione dell’agente postale è coperta dalla fede probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c.; pertanto il disconoscimento della sottoscrizione o la contestazione della qualità del delegato avrebbero richiesto la querela di falso, non proposta (richiamate Cass. n. 19512/2020 e Cass. n. 22058/2019). Ne deriva l’insussistenza di alcuna decadenza.

Il terzo motivo, relativo all’estinzione dell’obbligazione sanzionatoria, è assorbito e comunque infondato per effetto del rigetto del secondo. Il quarto motivo è inammissibile: risulta precluso dalla doppia conforme ex art. 348-ter, penultimo comma, cod. proc. civ., senza indicazione delle ragioni di fatto delle due decisioni conformi; il ricorrente non si confronta con l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 7 legge n. 212/2000, ritenuto limitato agli atti di accertamento tributario; quanto ai mezzi istruttori, omette di trascrivere i capitoli di prova e di dimostrarne la decisività. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di euro 3.000,00 e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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