Rinuncia al ricorso per cassazione estingue il giudizio e il ricorso incidentale (Cass. civ. Sez. III n. 33884 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio: non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per produrre effetti processuali. Essa determina l’estinzione del giudizio di legittimità e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, facendo venir meno l’interesse a contrastare l’impugnazione. Resta salva ogni decisione sulle spese, mentre non trovano applicazione le disposizioni sul contributo unificato previste per l’inammissibilità o il rigetto. La rinuncia al ricorso principale non travolge il ricorso incidentale tardivo, che, non operando l’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., va comunque deciso nel merito.
Il Fatto
A seguito di piogge abbondanti, il canale di raccolta delle acque piovane tracimava e allagava la proprietà di un privato, che conveniva in giudizio il Comune e la società concessionaria autostradale, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni all’abitazione.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda. La Corte d’appello, in riforma, ripartiva la responsabilità tra il danneggiato, il Comune e la società, compensando le spese dei due gradi. Il danneggiato proponeva ricorso per cassazione; il Comune resisteva e proponeva ricorso incidentale. Nelle more, deceduto il ricorrente, gli eredi si costituivano con nuovo difensore e rinunciavano al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale è dichiarato estinto per intervenuta rinuncia degli eredi dell’originario ricorrente, ritualmente costituitisi. La Corte ricorda che la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio e non necessita dell’accettazione della controparte per produrre effetti processuali. Essa, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione.
Resta salva ogni decisione sulle spese processuali. La Corte precisa altresì che, versandosi in un caso di estinzione del giudizio, non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. Per effetto della rinuncia al ricorso principale restano assorbite le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti.
Quanto al ricorso incidentale del Comune, la Corte ne afferma preliminarmente la decidibilità: pur trattandosi di impugnazione incidentale tardiva, non trova applicazione l’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ.. Nel merito, i primi tre motivi sono dichiarati inammissibili perché fattuali e generici: essi prospettano una diversa ricostruzione del fatto storico e mirano a sostituire la valutazione del giudice di merito, operazione preclusa in sede di legittimità.
La Corte ribadisce che il vizio motivazionale non consente di riesaminare il merito, né di sostituire la valutazione del ricorrente a quella del giudice d’appello. Il vizio di motivazione è scrutinabile, alla luce dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. come novellato, solo per omesso esame di un fatto decisivo e controverso, non per insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Il quarto motivo, relativo alle spese, è in parte infondato — la compensazione è stata motivata con la reciproca soccombenza — e in parte inammissibile: la determinazione delle quote di compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità.
Nota della Redazione
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