Ente pubblico soppresso di diritto e assoggettabilità al fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 21 del 02.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La soppressione di diritto degli enti pubblici disposta dall’art. 2, primo comma, legge n. 70/1975, per gli enti non rientranti nelle eccezioni dei commi secondo e terzo dell’art. 1, non implica che l’ente conservi la qualifica pubblicistica ai fini dell’assoggettabilità alla procedura concorsuale. L’attribuzione di contributi e finanziamenti pubblici non è elemento idoneo a fondare la natura pubblica, ben potendo sovvenzioni e sussidi essere erogati indifferentemente a soggetti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 legge n. 241/1990. L’ente che svolge attività d’impresa con metodo economico, anche verso non soci, e i cui partecipanti pubblici non esercitano poteri di ingerenza gestoria o di verifica del bilancio, è assoggettabile al fallimento. La mancata inclusione dell’ente nella tabella allegata alla legge n. 70/1975 o nei decreti delegati ex art. 3 ne conferma la soppressione.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 331/2020, rigettava il reclamo proposto da un’associazione avverso la sentenza con cui il Tribunale ne aveva dichiarato il fallimento. Il giudice di secondo grado condivideva l’impostazione del primo grado sul difetto di qualità di ente pubblico in capo all’associazione, ritenendo che tale qualifica non fosse desumibile da alcuna norma di legge né da un quadro normativo chiaro e inequivoco. La Corte territoriale richiamava integralmente la sentenza di fallimento, facendo proprie le argomentazioni sullo svolgimento di attività d’impresa con metodo economico, anche verso non soci, e sull’assenza di poteri di ingerenza dei soggetti pubblici partecipanti nella gestione dell’ente.

Avverso tale pronuncia l’associazione proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre il fallimento resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, lamentando che la Corte d’Appello si sarebbe limitata ad una acritica condivisione della sentenza di primo grado, omettendo di esaminare gli specifici motivi di reclamo. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità: la ricorrente non aveva indicato il contenuto dei motivi asseritamente omessi e non aveva colto la ratio decidendi, imperniata sullo svolgimento di attività commerciale con metodo economico e sull’assenza di poteri di determinazione gestoria diretta dei Ministeri partecipanti.

Con il secondo motivo la ricorrente censurava l’omesso esame di fatti decisivi, in particolare la circostanza che la decisione di primo grado si fondava sull’art. 4 legge n. 70/1975, norma successiva alla costituzione dell’associazione e al suo riconoscimento quale ente morale ed assistenziale, nonché l’omessa valutazione dei contributi economici ricevuti dalla Presidenza del Consiglio e dalle Regioni.

La Corte ha ritenuto il motivo affetto da concomitanti profili di inammissibilità e infondatezza, integrando la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.. Ha osservato che la concessione di contributi non costituisce elemento rilevante per l’attribuzione della qualità pubblica, richiamando l’art. 12 legge n. 241/1990. Quanto alla pretesa successione della norma, la Corte ha evidenziato che l’art. 2, primo comma, legge n. 70/1975 ha disposto la soppressione di diritto di tutti gli enti pubblici esistenti, ad eccezione di quelli indicati nei commi secondo e terzo dell’art. 1, qualora entro tre anni non fossero stati dichiarati necessari con i decreti di cui all’art. 3. Poiché l’associazione non rientrava tra gli enti espressamente indicati né era stata inserita nella tabella allegata alla legge, anche ammettendo che le fosse stata attribuita la qualità di ente pubblico, tale ente sarebbe stato comunque soppresso di diritto con l’entrata in vigore della legge stessa.

Con il terzo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 37 cod. proc. civ. in materia di difetto di giurisdizione. La Corte ha dichiarato il motivo infondato, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 7007/2020, che aveva dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione proposto dalla stessa associazione. Ha inoltre rilevato che sia la presentazione della domanda di concordato preventivo, sia il criterio della prevenzione temporale escludono la pertinenza dirimente della questione di giurisdizione.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali e attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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