Notifica ex art 140 cod proc civ e perfezionamento con raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. V n. 864 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa da parte del destinatario, non essendo necessaria l’effettiva conoscenza dell’atto. Tale adempimento realizza la mera conoscibilità del deposito del plico presso la casa comunale e pone il destinatario in condizione di ritirare l’atto e di predisporre le proprie difese. Opera, pertanto, la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo con la prova che il destinatario si sia trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione del plico. Il regime del regolamento postale, e non quello della legge n. 890 del 1982, disciplina l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, sicché non è richiesta alcuna relata o annotazione specifica sulla persona consegnataria.
Il Fatto
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento per imposte dirette e IVA, relativa all’anno 2006, notificatagli in qualità di coobbligato in solido con una società in liquidazione, in relazione alle somme di un avviso di accertamento non impugnato. Sia la CTP di Roma sia la CTR del Lazio rigettavano le sue difese: secondo i giudici di appello, l’avviso prodromico era stato notificato anche al contribuente con la procedura dell’art. 140 cod. proc. civ., essendo temporaneamente irreperibile.
Consolidatasi la pretesa fiscale, il contribuente poteva contestare, rispetto agli atti successivi, solo vizi propri, essendo decaduto dal censurare la carenza della sua qualità di amministratore di fatto e la fondatezza della pretesa. La CTR riteneva inoltre regolare la notifica della cartella, ricevuta da persona qualificatasi come moglie convivente, con sottoscrizione leggibile e non disconosciuta. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto, per priorità logica, il terzo motivo, con cui si denunciava motivazione apparente. Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 8053 del 7.04.2014 e riafferma che l’anomalia motivazionale deducibile in cassazione è solo quella che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé. Il vizio deve risultare dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, e può consistere nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e incomprensibile.
Nel caso concreto la sentenza impugnata non presenta tale grave vizio: espone l’iter logico seguito dai giudici di appello, secondo i quali la notificazione dell’avviso era stata validamente eseguita mediante la procedura dell’art. 140 cod. proc. civ., come risultava dagli allegati alle controdeduzioni dell’Agenzia. La motivazione supera dunque il minimo costituzionale, con conseguente infondatezza del motivo.
Il primo e il secondo motivo, esaminati unitariamente, sono pure infondati. Dalla relata di notificazione dell’avviso di accertamento si evince che questo era stato notificato al contribuente, nella sua qualità di amministratore di fatto, con la procedura dell’art. 140 cod. proc. civ., stante la temporanea assenza del destinatario. La relata dà atto del deposito del plico presso la casa comunale, dell’affissione dell’avviso di deposito sulla porta dell’abitazione e del successivo invio della raccomandata, il cui avviso di ricevimento è stato depositato in giudizio.
Quanto all’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, la Corte precisa che trovano applicazione le norme del regolamento postale sul servizio ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle della legge n. 890 del 1982, che riguardano esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ. (Cass. n. 26864 del 18/12/2014). Non andava pertanto redatta alcuna relata o annotazione specifica sulla persona consegnataria. Dal retro dell’avviso risulta che la comunicazione di avvenuto deposito è stata recapitata in data 20.11.2012, con perfezionamento della notificazione a quella data.
La procedura dell’art. 140 cod. proc. civ., come risultante dalla pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 3/2010, fa coincidere il perfezionamento della notificazione con il ricevimento della raccomandata informativa, idoneo a realizzare la conoscibilità del deposito e a porre il destinatario in condizione di predisporre le proprie difese (Cass. n. 6089 del 4/03/2020), anche quando non provveda al ritiro per inerzia o negligenza. Opera quindi la presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ., superabile solo con la prova dell’impossibilità incolpevole di prendere cognizione del plico (Cass. n. 15315 del 2014). Essendo l’avviso regolarmente notificato e non impugnato, è inconferente il richiamo all’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, che attiene al merito della pretesa ormai definitivamente accertata. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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