Accertamento induttivo puro e onere di allegazione dell’atto impositivo (Cass. civ. Sez. V n. 11754 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento induttivo, ove sia divenuta irrevocabile la statuizione sulla correttezza del procedimento notificatorio del questionario, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere ex art. 39, secondo comma, lett. d-bis, del d.P.R. n. 600/1973 con il c.d. accertamento induttivo puro, che ammette anche il ricorso a presunzioni prive dei caratteri della gravità, precisione e concordanza. Il motivo di ricorso con cui si censuri la nullità dell’atto impositivo è inammissibile per difetto di autosufficienza se non ne trascrive il contenuto o non ne allega copia, non consentendo alla Corte il controllo sulla dedotta illegittimità. La motivazione apparente ricorre solo quando l’apparato argomentativo, pur graficamente esistente, è inidoneo a rendere percepibile il fondamento della decisione. La data di deliberazione della sentenza non è elemento essenziale dell’atto, costituendo la sua mancanza mero errore materiale.
Il Fatto
Un odontoiatra fu destinatario di avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, col quale l’Amministrazione accertò induttivamente maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati, determinando maggior reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e maggior volume d’affari ai fini IVA, con ripresa a tassazione di imposte, sanzioni e interessi.
Il contribuente impugnò l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettò il ricorso. Propose quindi appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, che respinse il gravame. Avverso tale decisione il contribuente propose ricorso per cassazione, affidato a dodici motivi, ulteriormente illustrato da memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente i motivi afferenti alla dedotta nullità della sentenza impugnata per errores in procedendo. Il dodicesimo motivo, che ove fondato assorbirebbe gli altri, è infondato: la data di deliberazione della sentenza, a differenza della data di pubblicazione, non è elemento essenziale dell’atto processale. La sua mancanza o erronea indicazione integra mero errore materiale, emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.
Il decimo motivo, relativo al mancato accoglimento dell’istanza di rinvio dell’udienza per impedimento del difensore, è inammissibile, risolvendosi nella contestazione di una valutazione di merito, senza che sia stato riprodotto l’atto su cui l’istanza si basava. L’undicesimo motivo è inammissibile e infondato: al tempo del deposito dell’appello non era in vigore l’art. 52 del d.lgs. n. 546/1992 nel testo sostituito dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 156/2015, entrato in vigore il primo gennaio 2016; avendo comunque la CTR dato atto dell’istanza cautelare e pronunciato sul merito, questa deve intendersi implicitamente rigettata.
Quanto all’ottavo motivo, il vizio di motivazione apparente non sussiste, poiché la pronuncia, pur sintetica, consente il controllo sulle plurime rationes decidendi; la censura di ultrapetizione è inammissibile per difetto di specificità. Il primo motivo è inammissibile: la rubrica richiama la previgente formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., inapplicabile ratione temporis, e la censura è comunque preclusa dalla doppia conforme. Il secondo motivo è inammissibile, poiché la doglianza sulla valutazione probatoria resta preclusa in sede di legittimità.
La Corte enuclea poi una premessa comune ai restanti motivi: tutti denunciano la mancata rilevazione della nullità dell’atto impositivo, ma difettano di specificità per la mancata trascrizione dell’avviso di accertamento. Da ciò l’inammissibilità del quarto e del terzo motivo, per difetto di autosufficienza. Quanto al nono motivo, una volta divenuta irrevocabile la statuizione sulla correttezza del procedimento notificatorio del questionario, l’Amministrazione era legittimata al accertamento induttivo puro. Ne deriva l’inammissibilità dei motivi quinto, sesto e settimo. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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