Muri di contenimento e distanze illegittima deroga regionale fuori strumento urbanistico (Cass. civ. Sez. II n. 12712 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le deroghe alla disciplina statale delle distanze fra costruzioni nei rapporti tra privati, introdotte dalle Regioni nell’ambito della competenza legislativa concorrente, sono legittime solo se inserite in strumenti urbanistici e funzionali alla conformazione dell’assetto urbanistico complessivo di determinate zone del territorio. Tali condizioni operano anche per i regolamenti attuativi della legge regionale, i quali solo entro questi limiti possono dettare una disciplina incidente sulla materia delle distanze in deroga agli artt. 873 e ss. cod. civ. e al d.P.R. n. 1444/1968. Al di fuori di tale perimetro la disposizione regolamentare va disapplicata. In tema di distanze legali esiste, ai sensi dell’art. 873 cod. civ., una nozione unica di costruzione, e i regolamenti comunali, essendo fonti secondarie, non possono modificarne la nozione codicistica.

Il Fatto

Alcuni proprietari hanno evocato in giudizio una società costruttrice e altri soggetti, chiedendo l’accertamento dei confini e la condanna ad arretrare manufatti realizzati lungo il confine, fra cui un muro di contenimento, asseritamente in violazione delle norme sulle distanze, anche da luci e vedute, oltre al risarcimento del danno. Al giudizio è stata riunita una causa promossa verso gli acquirenti di una unità immobiliare dello stesso stabile.

Il Tribunale di Perugia ha rigettato la domanda e la Corte d’Appello di Perugia ha confermato la decisione. Gli originari attori hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi a otto motivi, incentrati soprattutto sull’esclusione del muro di contenimento dal novero delle costruzioni soggette alla normativa sulle distanze.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato con priorità logica la censura di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., rigettandola. Il motivo di appello era richiamato nel ricorso mediante rinvio generico alle ragioni esposte nell’atto di gravame. Un richiamo siffatto non soddisfa l’onere di specificità imposto dall’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché il ricorso deve contenere in sé gli elementi che consentano al giudice di legittimità il controllo diretto della decisività dei punti controversi. La censura è stata quindi dichiarata inammissibile, insieme a quella di analogo tenore.

Analoga sorte ha avuto il motivo di omesso esame di fatto decisivo. La Corte ha ricordato che il vizio deducibile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. deve riguardare un fatto storico nella sua oggettiva esistenza, principale o secondario, controverso e decisivo, non una questione o un punto della sentenza, né una mera allegazione di parte o una singola risultanza istruttoria.

Nel merito, i motivi quinto e sesto sono stati accolti. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui le condizioni di legittimità delle deroghe regionali alle distanze tra privati si individuano nell’inserimento della prescrizione derogatoria in strumenti urbanistici e nella sua funzionalità rispetto alla conformazione dell’assetto urbanistico di determinate zone. Tali condizioni valgono anche per i regolamenti attuativi, che solo entro questi limiti possono derogare agli artt. 873 e ss. cod. civ.

La Corte ha ribadito che il regime delle distanze appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, cui le Regioni possono derogare solo con previsioni più rigorose, funzionali all’assetto del territorio. Ha inoltre affermato che la nozione di costruzione ex art. 873 cod. civ. è unica e che i regolamenti comunali, in quanto fonti secondarie, non possono modificarla, essendo il rinvio ai regolamenti locali circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore.

Ne è derivata la cassazione della sentenza in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia in differente composizione, perché rivaluti le risultanze istruttorie e governi anche le spese dei vari gradi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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