Retratto agrario: la produzione documentale in appello richiede prove decisive (Cass. civ. Sez. 3 n. 17541 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova documentale nuova in grado di appello, nel regime previgente all’art. 345 c.p.c., la produzione è ammessa solo se la prova è indispensabile, ossia di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza margini di dubbio, ovvero a provare ciò che era rimasto indimostrato. Il giudice di appello ha il potere discrezionale di valutare tale indispensabilità, esercitandolo secondo criteri logici che deve indicare, censurabili in sede di legittimità solo per vizi di omessa, irrazionale o contraddittoria motivazione. La censura di violazione dell’art. 2712 c.c. è inammissibile se riguarda la valutazione del contenuto probatorio delle fotografie, riservata al giudice di merito. In caso di doppia conforme, il vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è deducibile se la sentenza d’appello è fondata sulle stesse ragioni di fatto di quella di primo grado.
Il Fatto
La ricorrente, confinante di un fondo agricolo oggetto di vendita, proponeva domanda di retratto agrario nei confronti della società acquirente. Il Tribunale di Nocera Inferiore respingeva la domanda, ritenendo non provato il requisito della coltivazione del fondo da parte della stessa nel biennio precedente la cessione.
La Corte d’Appello di Salerno confermava la decisione, rigettando l’appello della soccombente, la quale aveva dedotto l’erronea valutazione del materiale probatorio e richiesto l’ammissione di nuova documentazione. La ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza della corte territoriale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo infondato. Il giudice del gravame ha correttamente applicato l’art. 345 c.p.c., nel testo previgente la novella del 2012, richiamando il principio secondo cui la produzione documentale nuova è ammessa solo se dotata di “efficienza causale più incisiva” rispetto alle prove già esaminate, tale da eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale. La valutazione della indispensabilità della prova è un potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo entro i limiti del vizio di motivazione. Nel caso di specie, la corte territoriale ha escluso la decisività delle fatture di vendita prodotte, non idonee a dimostrare che i prodotti venduti provenissero dalla coltivazione del fondo per cui era stato invocato il retratto.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La censura di violazione dell’art. 2712 c.c. riguardava, in realtà, l’apprezzamento del contenuto delle fotografie prodotte, attività riservata al giudice di merito. Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., è stato ritenuto precluso dall’applicazione dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., ricorrendo l’ipotesi della “doppia conforme”, in quanto le decisioni di primo e secondo grado erano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo, e la ricorrente non aveva indicato la specifica diversità delle ragioni di fatto.
Il terzo motivo, relativo all’omesso esame di fatti decisivi, è stato ritenuto infondato e inammissibile per le medesime ragioni, vertendo su una nuova valutazione dei fatti e del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che il giudice di merito è l’unico a poter individuare le fonti del proprio convincimento e valutare le prove.
Il quarto motivo, concernente la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente (artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.), è stato infine disatteso. La Suprema Corte ha evidenziato che il giudice di merito non è tenuto a dar conto dell’esame di tutte le allegazioni e prove acquisite, essendo sufficiente esporre gli elementi posti a fondamento della decisione. La motivazione è solo “apparente” se manca del tutto o è contraddittoria, vizi che non ricorrono nel caso di specie. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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