Documenti esibiti in verifica: inutilizzabili solo se rifiuto sostanziale (Cass. civ. Sez. V n. 13232 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, la mancata esibizione dei documenti richiesti dall’amministrazione finanziaria nel corso di accesso, ispezione o verifica, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 52 d.P.R. n. 633/1972, ne preclude la valutazione a favore del contribuente solo ove si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombendo sull’amministrazione la prova dei relativi presupposti di fatto. Diversa è l’ipotesi dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 51 d.P.R. n. 633/1972, in cui il mancato invio nei termini dei documenti richiesti mediante questionario equivale a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente dichiari che l’inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova è onerato.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che ha rigettato l’appello erariale contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Latina. Quest’ultima aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento per il 2006, con cui si determinava un maggior reddito di impresa e maggiori IRPEF, IRAP e IVA, sulla base di un PVC della Guardia di finanza.

I giudici di prime cure avevano riconosciuto costi deducibili e IVA a credito. L’Agenzia, appellante, aveva lamentato la tardiva produzione della documentazione posta a fondamento di quella decisione, senza che fosse addotta una causa non imputabile al contribuente ai sensi dell’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973. La CTR ha rigettato l’appello, ritenendo che l’inutilizzabilità debba discendere da un atteggiamento doloso o da un rifiuto, non provati, anche perché in sede di verifica il contribuente aveva esibito documentazione contabile. Il contribuente è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 19 e 55 d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2724 n. 3, 2727 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe errato nel ritenere necessaria, ai fini dell’inutilizzabilità, un’inadempienza dolosa del contribuente. Il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, oltre che per non aver colto la ratio decidendi.

La Corte ricostruisce la distinzione tra due ipotesi. Quando l’amministrazione richiede documenti mediante questionario, ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 51 d.P.R. n. 633/1972, il mancato invio nei termini equivale a rifiuto, con inutilizzabilità della documentazione, salvo che il contribuente dichiari l’inadempimento per causa a lui non imputabile, della cui prova è onerato. Quando invece la richiesta avviene nel corso di accesso, ispezione o verifica, la mancata esibizione preclude la valutazione solo ove si traduca in un sostanziale rifiuto, con prova dei presupposti a carico dell’amministrazione.

La CTR ha applicato proprio questa seconda regola, poiché l’art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, richiamato dall’art. 33 d.P.R. n. 600/1973, ha carattere eccezionale e va interpretato alla luce degli artt. 24 e 53 Cost., in modo da non comprimere il diritto di difesa e da non obbligare a pagamenti non dovuti. Su questi passaggi la Corte richiama Cass. n. 16757 del 2021, Cass. n. 27069 del 2016, Cass. n. 7011 del 2018, Cass. n. 20731 del 2019 e Cass. n. 8539 del 2014.

L’Agenzia, al contrario, lamenta la violazione dell’art. 32, commi 3 e 4, cit. senza dimostrare i presupposti di questa diversa ipotesi: non precisa che si era trattato di mancate risposte a inviti dell’ufficio, né di aver preventivamente avvertito il contribuente delle conseguenze dell’inottemperanza. La Corte richiama Cass. n. 453 del 2013 e Cass. n. 6275 del 2023 sul punto.

Il secondo motivo, proposto in subordine, deduce omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ed è anch’esso inammissibile. La censura, riformulata dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134/2012, attiene al piano della valutazione della prova: vi erano produzioni documentali — estratto conto delle forniture, registro IVA acquisti e liquidazioni mensili — ritenute sufficienti dal giudice di primo grado, con giudizio condiviso dalla CTR. Il ricorso è rigettato; non si provvede sulle spese essendo il contribuente rimasto intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *