Estinzione società e ultrattività del mandato al difensore nella notifica dell’appello (Cass. civ. Sez. V n. 15303 del 31.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, la mancata dichiarazione in udienza dell’evento, o la sua mancata notificazione alle altre parti, comporta l’ultrattività del mandato alla lite: è pertanto ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso il difensore, ai sensi dell’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza aliunde dell’evento da parte del notificante. La dichiarazione del procuratore di uno degli eventi previsti dall’art. 300 cod. proc. civ. produce l’interruzione del processo solo se finalizzata a tale effetto o corredata dei necessari requisiti formali. Essa ha natura negoziale e non di pura scienza, poiché rientra nella potestà del difensore provocare o meno l’interruzione.

Il Fatto

Una società in liquidazione aveva corrisposto l’Irap per l’anno di imposta 2010 sulla plusvalenza realizzata con la vendita dell’immobile destinato a sede sociale. Ritenuta la non debolezza dell’imposta per l’abrogazione dell’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 446/1997, la società presentava istanza di rimborso; formatosi il silenzio rifiuto, ricorreva davanti alla C.t.p.

Nelle more del giudizio di primo grado la società veniva cancellata dal registro delle imprese. La C.t.p. accoglieva il ricorso. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello nei confronti della società cessata, notificandolo presso il domicilio eletto in primo grado. La C.t.r., accogliendo l’eccezione del contribuente, dichiarava inammissibile l’appello per essere stato notificato alla società ormai estinta anziché ai soci, e nel merito lo rigettava. L’Agenzia ricorre per cassazione, notificando anche agli altri soci.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui l’Agenzia censura la declaratoria di inammissibilità dell’appello assumendo l’operatività dell’ultrattività del mandato. Il principio è fondato. Secondo la giurisprudenza consolidata, in caso di perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, la mancata dichiarazione dell’evento o la sua mancata notificazione alle altre parti comporta che il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato.

La Corte richiama a sostegno le Sezioni Unite n. 15295 del 2014 e le successive Cass. n. 8037 del 2021, n. 20964 del 2018, n. 2439 del 2024 e n. 12183 del 2021. La posizione giuridica della parte rappresentata resta così stabilizzata, rispetto alle altre parti e al giudice, nella fase attiva del rapporto processuale e in quelle successive di quiescenza o di riattivazione per effetto dell’impugnazione.

Il collegio precisa poi che l’ultrattività del mandato ha carattere eccezionale e non può applicarsi oltre le ipotesi espressamente previste. La dichiarazione del procuratore di uno degli eventi di cui all’art. 300 cod. proc. civ. deve essere finalizzata all’interruzione o corredata dei requisiti formali richiesti. Non basta una dichiarazione resa per scopo meramente informativo, in difetto dell’elemento intenzionale e senza astensione dall’attività difensiva, come chiarito da Cass. n. 19139 del 2015 e Cass. n. 2308 del 2023.

Nel caso concreto, dal verbale di udienza davanti alla C.t.p. emerge che il difensore del contribuente, pur avendo depositato la visura camerale attestante la cancellazione della società, non sollecitava l’interruzione: chiedeva anzi l’accoglimento del ricorso, insistendo per la prosecuzione del giudizio. L’interruzione era stata sollecitata dall’Ufficio, privo di titolo per chiederla in relazione a un evento riguardante la controparte assistita da difensore. Operava dunque l’ultrattività del mandato, con conseguente ritualità della notifica del gravame al difensore.

Il secondo motivo è invece inammissibile. Per orientamento consolidato, quando il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità con cui si è spogliato della potestas iudicandi, inserisca impropriamente argomentazioni di merito, la parte soccombente non ha interesse a impugnarle: è ammissibile l’impugnazione rivolta alla sola statuizione pregiudiziale ed è inammissibile, per difetto di interesse, quella che pretenda un sindacato sulla motivazione di merito svolta ad abundantiam, come affermato dalle Sezioni Unite n. 3840 del 2007 e da Cass. n. 2722 del 2024. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *