Art. 640.
Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire tremila a quindicimila:
1° se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2° se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorita'; (119) (154)
2-bis) ((NUMERO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48)).
2-ter) se il fatto e' commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.
((Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.))
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter) ((, e dal terzo comma)).
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AGGIORNAMENTO (119)
Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia per il delitto previsto dal comma secondo del presente articolo, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale.
Ha inoltre disposto (con l'articolo 6, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.
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AGGIORNAMENTO (154)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1997, n. 272 (in G.U. 1ª s.s. 30/7/1997, n. 31), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), n. 4 del D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (che ha modificato il secondo comma del presente articolo) "nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, del codice penale".
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Giurisprudenza recente
I provvedimenti citati sono consultabili gratuitamente, senza registrazione, su SentenzeWeb della Corte di cassazione, ricercando numero e anno della decisione. Le sintesi sono elaborazioni redazionali tratte dal testo dei provvedimenti e non costituiscono massime ufficiali.
Sezione aggiornata al 16 agosto 2026.
Cass. pen., Sez. II, 23 luglio 2026, n. 27907
ECLI:IT:CASS:2026:27907PEN — udienza del 14 luglio 2026
Questione affrontata: se la truffa commessa a distanza con strumenti telematici sia procedibile d’ufficio per effetto dell’aggravante comune della minorata difesa.
La Corte ha ritenuto che, dopo l’introduzione del n. 2-ter nel secondo comma dell’art. 640 c.p. (l. 28 giugno 2024, n. 90, in vigore dal 17 luglio 2024) e l’abrogazione del n. 2-bis (d.l. 11 aprile 2025, n. 48, conv. l. 9 giugno 2025, n. 80), il principio di specialità impone di distinguere i due profili circostanziali: l’uso di strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l’identificazione integra oggi la sola circostanza speciale del n. 2-ter, che resta procedibile a querela. L’aggravante comune dell’art. 61, n. 5, c.p. non può essere applicata alla truffa telematica per il solo fatto della distanza tra le parti. Ricorso della Procura generale rigettato.
Cass. pen., Sez. VI, 3 agosto 2026, n. 29367
ECLI:IT:CASS:2026:29367PEN — udienza del 9 luglio 2026
Questione affrontata: effetti dell’abrogazione del n. 2-bis del secondo comma sull’aggravante contestata in imputazione.
La Corte ha ritenuto che l’abrogazione del n. 2-bis a opera del d.l. 11 aprile 2025, n. 48 (conv. l. 9 giugno 2025, n. 80) non priva di rilievo l’aggravante comune dell’art. 61, n. 5, c.p., che quella disposizione richiamava e che resta vigente. Nel caso esaminato la minorata difesa è stata ravvisata nelle modalità del fatto: la distanza tra il luogo in cui si trova la persona offesa, che paga in anticipo il prezzo del bene, e quello in cui si trovano l’agente e la cosa, che consente di schermare la propria identità, di impedire un controllo preventivo dell’acquirente e di sottrarsi alle conseguenze della condotta.
Cass. pen., Sez. II, 23 luglio 2026, n. 27908
ECLI:IT:CASS:2026:27908PEN — udienza del 14 luglio 2026
Principio ricavabile dalla decisione: il termine per proporre querela decorre dalla piena cognizione del fatto-reato, nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, da parte dell’interessato, sulla base di elementi seri e concreti; il mero sospetto non rileva.
La Corte ha aggiunto che la prova della tardività della querela grava su chi la deduce: in caso di incertezza sul momento in cui la persona offesa ha avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, la querela deve ritenersi tempestiva, dovendo la decadenza dell’art. 124 c.p. essere accertata secondo criteri rigorosi.
Cass. pen., Sez. II, 23 luglio 2026, n. 27887
ECLI:IT:CASS:2026:27887PEN — udienza del 26 giugno 2026
Principio ricavabile dalla decisione: la remissione di querela intervenuta in pendenza di impugnazione e ritualmente accettata estingue il reato e prevale sulle cause di inammissibilità, ma solo se l’atto di impugnazione è stato tempestivamente proposto.
Nel caso esaminato l’appello era tardivo: la Corte ha ritenuto che l’inammissibilità per tardività impedisca l’instaurazione del rapporto processuale e renda irrevocabile la sentenza, sicché la remissione depositata successivamente non poteva essere dichiarata.
Cass. pen., Sez. VII, ordinanza 23 luglio 2026, n. 27863
ECLI:IT:CASS:2026:27863PEN — udienza del 16 giugno 2026
Principio ricavabile dalla decisione: ai fini della remissione tacita della querela, la mancata comparizione del querelante senza giustificato motivo rileva solo se questi abbia ricevuto la citazione a comparire specificamente come testimone, e non ad altro titolo.
Nel procedimento definito con rito abbreviato, in cui le persone offese non erano state citate come testimoni, la Corte ha escluso che dalla loro mancata comparizione potesse desumersi la remissione tacita.