Restituzione dei frutti della gestione confiscata: ricorso qualificato come opposizione (Cass. pen. Sez. VI n. 24353 del 02.07.2025)
trattasi di dati di causa non funzionali al principio di diritto.
CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, dopo l’approvazione del rendiconto, decide sulla restituzione dei beni e dei frutti della gestione in precedenza confiscata non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011, perché interviene fuori dal procedimento di approvazione del rendiconto. Esso è adottato quale giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, su iniziativa dell’amministratore giudiziario. La disciplina dell’impugnazione va rinvenuta nell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., che richiama l’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.: l’atto proposto come ricorso per cassazione va qualificato come opposizione davanti allo stesso giudice, con trasmissione degli atti al tribunale.
Il Fatto
Con decreto del 2002 il Tribunale di Salerno aveva disposto la confisca di prevenzione di numerosi beni, intestati ai proposti o a terzi. All’esito dei giudizi di impugnazione, la Corte di appello di Napoli ha revocato la confisca con provvedimento divenuto definitivo. Gli amministratori giudiziari hanno depositato il rendiconto della gestione ai sensi dell’art. 43, d.lgs. n. 159 del 2011, approvato dal giudice delegato.
Dovendosi procedere alla restituzione, è emersa un’incapienza tra i frutti della gestione e le somme liquidate per compensi agli amministratori e residue disponibilità. Il Tribunale ha autorizzato la restituzione ai soli aventi diritto delle somme liquide residue, detraendo di fatto i compensi dai frutti. Alcuni terzi interessati e una società hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte rileva anzitutto un profilo di ammissibilità. Il provvedimento impugnato non è un’ordinanza resa a norma dell’art. 43, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, ricorribile ai sensi del comma 5, perché è intervenuto dopo l’approvazione del rendiconto ed è quindi estraneo a quel procedimento.
Il Tribunale si è pronunciato quale giudice dell’esecuzione. Nella materia delle misure di prevenzione la competenza spetta in via esclusiva al giudice che ha disposto la confisca, come affermato da costante giurisprudenza di legittimità (Sez. V n. 44688 del 19.10.2021; Sez. I n. 40765 del 13.06.2018; Sez. I n. 3140 del 10.01.2011). Il provvedimento è stato adottato per iniziativa officiosa, su istanza di un organo ausiliario dello stesso giudice, quale è l’amministratore giudiziario.
Poiché il d.lgs. n. 159 del 2011 non prevede una disciplina specifica di impugnazione per tali provvedimenti, occorre rifarsi a quella generale del codice di procedura penale per i casi simili. L’art. 676, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che, nelle materie ivi previste — tra cui la confisca e la restituzione delle cose sequestrate — il giudice dell’esecuzione provvede a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., cioè con ordinanza adottata senza formalità, anche d’ufficio.
Tale provvedimento è impugnabile mediante opposizione davanti allo stesso giudice, da trattarsi con le forme dell’art. 666 cod. proc. pen., ossia in procedura camerale partecipata. Di conseguenza, i ricorsi proposti dagli interessati vanno qualificati come opposizione, con trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per l’ulteriore corso. La Corte non esamina nel merito le censure sulla violazione degli artt. 40, 42 e 43, d.lgs. n. 159 del 2011, né quelle sulla sorte dei compensi degli amministratori.
Nota della Redazione
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