Lavoro subordinato e prove: insindacabile l’apprezzamento del giudice di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26105 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’elemento distintivo della subordinazione, ai sensi dell’art. 2094 c.c., è la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Ove tale elemento non sia agevolmente accertabile, esso può essere ricostruito in via presuntiva sulla base di criteri complementari e sussidiari, tra cui la collaborazione, la continuità delle prestazioni, l’osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita e l’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale. Il sindacato di legittimità sulla qualificazione del rapporto è limitato alla verifica della corretta individuazione dei caratteri tipizzati dall’art. 2094 c.c.; l’accertamento in concreto degli indici sintomatici e la loro valutazione complessiva costituiscono apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile nei soli limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il Fatto
Un ispettorato territoriale del lavoro contestava a una società, gestore di un locale pubblico, di avere occupato in scopertura contributiva tre lavoratrici adibite al servizio degli avventori ai tavoli esterni, oltre a un addetto alla sicurezza per una singola giornata. L’ordinanza-ingiunzione addebitava la violazione dell’art. 4-bis d.lgs. n. 181/2000, per la mancata consegna della comunicazione di assunzione, dell’art. 39 d.l. n. 112/2008, per la mancata annotazione nel libro unico del lavoro, e dell’art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002, per l’occupazione senza comunicazione preventiva.
La società proponeva opposizione. Il Tribunale rigettava; la Corte d’Appello, in parziale riforma, rideterminava la sanzione e confermava la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato, estendendone la durata anche ai mesi invernali. Avverso tale sentenza la società ricorreva per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, investono la qualificazione del rapporto e la ritenuta insufficienza probatoria. La Corte ribadisce che spetta al giudice di merito valutare l’opportunità del ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del processo logico e apprezzarne la rispondenza ai requisiti di legge. La censura sul ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare un convincimento diverso, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità del ragionamento decisorio.
Quanto all’art. 115 c.p.c., la Corte chiarisce che la violazione non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo quando si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia disatteso prove legali. Nel caso concreto la ricorrente propone una diversa interpretazione delle prove, senza elementi che rendano implausibile la motivazione della Corte territoriale.
Sul terzo motivo, relativo al messaggio SMS e al divieto di nova in appello, la Corte ritiene infondato il primo profilo, poiché il disconoscimento dell’autenticità della riproduzione fotografica fu sollevato tardivamente e l’autore del messaggio non era terzo rispetto alla causa. Il secondo profilo è inammissibile per difetto di decisività, avendo la Corte fondato il convincimento principalmente sul primo SMS. Il terzo profilo attiene al prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c. e non è sindacabile.
Sul quarto motivo la Corte conferma che l’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. ricorre solo in presenza di un interesse personale, attuale e concreto. Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, avente ad oggetto la pretesa sanzionatoria dell’Amministrazione, le lavoratrici non sono portatrici di un interesse giuridico attuale che le legittimi a intervenire.
I motivi quinto e sesto, sul preteso giudicato riflesso di una sentenza che aveva respinto la pretesa contributiva di un ente previdenziale, non sono accolti: la diversità di parti e di oggetto esclude la configurabilità di un giudicato esterno opponibile. Sul settimo motivo, la Corte esclude l’applicabilità del principio di proporzionalità come affermato dalla CGUE, Grande Sezione, 8 marzo 2022 in C-205/20, che concerne il distacco transfrontaliero e non la disciplina sanzionatoria del lavoro irregolare in ambito interno.
Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e obbligo del contributo unificato.
Nota della Redazione
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