Omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria per offese processuali (Cass. civ. Sez. III n. 26128 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’impugnazione non si pronuncia esclusivamente sull’an e sul quantum della pretesa: egli deve decidere anche le domande accessorie e restitutorie, tra cui quella volta al ristoro dei danni arrecati dall’uso di espressioni offensive nel processo. Ove tale domanda risulti proposta e non sia stata esaminata in termini, la sentenza è nulla per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. La soccombenza rilevante ai fini delle spese è valutata in relazione all’esito globale del giudizio, non a ciascuna fase o a ciascun motivo; il giudice può quindi condannare chi sia risultato vittorioso su un singolo motivo di appello ma sia complessivamente soccombente. L’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. impone l’assegnazione di un termine per il contraddittorio soltanto quando il rilievo officioso modifica il quadro fattuale, non quando si tratti di questione già ricompresa nel perimetro della domanda.
Il Fatto
Un soggetto agiva in giudizio quale cessionario di crediti professionali vantati da un avvocato nei confronti di alcuni convenuti, chiedendo la condanna al pagamento delle relative somme. Domandava inoltre l’accertamento della simulazione assoluta di più compravendite e di un’impresa individuale, prospettando una diversa titolarità dei beni.
Il Tribunale rigettava le domande, ravvisando l’assenza di riscontri probatori sulla simulazione e la nullità dell’atto di cessione per indeterminatezza della causa. La Corte d’appello confermava il rigetto con motivazione diversa, ritenendo la cessione valida ma inefficace nei confronti di due debitori. Il cessionario proponeva ricorso per cassazione affidato a otto motivi; nelle more definiva transattivamente una delle posizioni. Gli intimati non si difendevano.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la sentenza per motivazione contraddittoria e per violazione delle regole sulla soccombenza. La Corte lo respinge: la motivazione raggiunge il minimo costituzionale richiesto e la regola di soccombenza opera sull’esito globale, sicché la parte può essere vittoriosa su un motivo e nondimeno essere condannata alle spese per essere risultata complessivamente perdente.
Il secondo motivo invoca la nullità per rilievo officioso di questione mai discussa e la violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. per mancata integrazione del contraddittorio verso il cedente. La Corte esclude entrambe le doglianze. La verifica dell’efficacia della cessione rientrava nel perimetro della domanda di accertamento proposta in primo grado; l’assegnazione del termine ex art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. è necessaria solo quando il rilievo officioso introduca circostanze nuove nel quadro fattuale. Quanto al litisconsorte necessario, nella controversia tra cessionario e debitore ceduto non lo è né il cedente né, in caso di cessioni successive, il cessionario intermedio, salvo domanda di accertamento con efficacia vincolante nei loro confronti.
Il terzo motivo denuncia la decisione assunta ex art. 281 sexies cod. proc. civ. e il quarto la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su domande subordinate. La Corte osserva che la decisione all’esito della trattazione orale non lede il diritto di difesa quando la parte abbia avuto udienza per discutere, e che la mancata verbalizzazione delle conclusioni rileva solo se arreca pregiudizio sostanziale. Sulla cessazione della materia del contendere resta comunque salva la pronuncia sulle spese secondo la soccombenza virtuale; la sospensione è ammissibile solo per evitare un conflitto di giudicati, non una mera discrasia di effetti pratici tra giudizi con parti diverse.
Il quinto, il sesto e il settimo motivo sono dichiarati inammissibili o assorbiti: la cessione è stata ritenuta non nulla ma inefficace, sicché la censura non si confronta con la ratio decidendi; le doglianze sull’omesso esame di prove e sulla domanda risarcitoria subordinata urtano contro valutazioni fattuali insindacabili e contro l’onere di autosufficienza ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ.
Il solo ottavo motivo è accolto. Su di esso è mancata ogni pronuncia in termini. Il ricorso coglie l’omessa decisione sulla domanda risarcitoria per le espressioni offensive usate dalla controparte nel processo. La sentenza va cassata limitatamente a tale motivo, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.