Inammissibile il ricorso che propone una diversa lettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 31444 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca violazione di legge e difetto di motivazione fondandosi su una diversa lettura dei dati processuali e su un differente giudizio di rilevanza delle fonti di prova. La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito, né saggiare la tenuta logica della decisione mediante modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato quando il giudice di merito motivi con riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi gli altri da tale valutazione.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di cui all’art. 474 cod. pen., in relazione alla contraffazione di marchi. La Corte d’appello ha confermato la dichiarazione di responsabilità pronunciata in primo grado.

Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e con un secondo motivo la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla preclusione che delimita il giudizio di legittimità. Il primo motivo non è consentito perché espone doglianze costruite su una diversa lettura dei dati processuali e su un differente giudizio di rilevanza delle fonti di prova. La Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, né verificarne la tenuta logica raffrontando l’apparato argomentativo con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Sul punto la Corte richiama Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260.

I giudici di merito, osserva la Corte, hanno esplicitato con motivazione esente da vizi logici le ragioni del convincimento, applicando corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato. In particolare il giudice di appello ha ritenuto integrato il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. in aderenza alle risultanze processuali.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche non presenta evidenti illogicità. La Corte ribadisce il principio secondo cui il giudice di merito non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Sono richiamate Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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