Rifiuto dell’alcoltest e prescrizione: avviso al difensore e sospensione ex lege (Cass. pen. Sez. VII n. 31639 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, poiché la presenza del difensore è funzionale alla regolarità dell’atto non ripetibile e non alla condotta di chi rifiuta l’accertamento. La sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, continua ad applicarsi, anche dopo la legge n. 134 del 2021, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che chieda una nuova valutazione della congruità della pena, se la determinazione non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, né la questione sulla sospensione condizionale mai devoluta al giudice di appello.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada, per un fatto commesso il 9 maggio 2019. La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna con sentenza del 13 novembre 2024.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: errata qualificazione del fatto; omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; censure sul trattamento sanzionatorio, sulle attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato il primo motivo dichiarandolo inammissibile per assoluta genericità delle argomentazioni difensive, risultando la sentenza impugnata sorretta da un apparato argomentativo conferente sotto ogni profilo dedotto.

Il secondo motivo è stato giudicato in palese contrasto con gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità. La Corte richiama Sez. IV n. 33594 del 10/02/2021, secondo cui l’obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non sussiste in caso di rifiuto, perché la presenza del difensore serve a garantire che l’atto non ripetibile sia condotto nel rispetto dei diritti dell’indagato. Sono richiamati i precedenti conformi n. 34470 del 2016, n. 4896 del 2020, n. 34355 del 2020, n. 29939 del 2020, n. 43845 del 2014 e n. 16816 del 2021.

Quanto alla prescrizione, la doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata. Il reato è stato commesso il 9 maggio 2019, dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, applicabile ai fatti commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Le Sezioni Unite n. 20989 del 2025 hanno stabilito che la sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge Orlando, continua ad applicarsi dopo la legge n. 134 del 2021 ai reati commessi in tale arco temporale. Alla data della sentenza di appello, dunque, il termine non era ancora decorso, dovendosi computare il periodo di sospensione ex lege.

L’ultimo motivo è stato escluso perché il giudice di merito ha valorizzato la negativa personalità dell’imputato e le modalità allarmanti della condotta. La Corte ricorda Sez. II n. 23903 del 2020, secondo cui per ritenere o escludere le attenuanti generiche è sufficiente esaminare l’elemento ritenuto prevalente, e Sez. V n. 5582 del 2014, che esclude in cassazione la rivalutazione della congruità della pena. La censura sulla sospensione condizionale è inammissibile ex artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., non essendo stata devoluta in appello. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e a euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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