Inammissibile il ricorso sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 31646 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di legittimità, sono precluse alla Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. La censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena è inammissibile quando la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. La prospettazione del reato impossibile è smentita dalla idoneità del mezzo adoperato, accertata attraverso le dichiarazioni dei testi e i rilievi sulla cosa. Il beneficio della non menzione e l’informazione alla Pubblica Amministrazione ex art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen. non sono incompatibili, essendo diversa la funzione dei due istituti.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, dei reati di furto consumato e di tentato furto in abitazione. La Corte di appello ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi: mancanza di motivazione sulla affermazione di penale responsabilità; omessa motivazione sull’invocato reato impossibile quanto al tentativo, per asserita inidoneità dello strumento adoperato per forzare la finestra; illogicità della motivazione sulla configurazione del furto consumato; illogicità sul trattamento sanzionatorio; inosservanza dell’art. 175 cod. pen. in relazione alla comunicazione ex art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.

La difesa ha depositato memoria, riportandosi ai motivi e chiedendo l’assegnazione del ricorso alla Sezione ordinaria.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, relativo alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio. Tali profili sono rimessi alla esclusiva competenza del giudice di appello. I giudici di merito hanno offerto una motivazione congrua e adeguata, esente da vizi logici, fondata su corretti criteri di inferenza, massime di esperienza condivisibili e coerenti con le emergenze probatorie. La Corte richiama, in particolare, le pagine della motivazione in cui si evidenzia che l’imputato aveva ammesso in interrogatorio di avere commesso il furto, era stato trovato in possesso della refurtiva e il tentativo aveva trovato riscontro nell’accertata forzatura della finestra.

I giudici di legittimità ribadiscono il consolidato principio secondo cui sono precluse la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri valutativi, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili. Sul punto richiamano Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601.

Quanto al secondo motivo, la prospettazione del reato impossibile è smentita dalle dichiarazioni dei testi escussi e dagli accertamenti effettuati, che hanno rivelato segni di forzatura effettivamente presenti sulla finestra dell’abitazione, suscettibili di rivelare l’idoneità del mezzo adoperato rispetto al fine perseguito.

Il terzo motivo non regge: la sentenza impugnata è sostenuta da conferente motivazione sulla ricorrenza del furto consumato, avendo la Corte di merito posto in evidenza, con argomentazioni immuni da censure, l’avvenuto impossessamento delle cose sottratte.

Sul trattamento sanzionatorio, la Corte rileva che la pena irrogata è prossima al minimo edittale ed è sostenuta da adeguata motivazione, anche in relazione all’aumento per la continuazione, in ragione dell’intensità del dolo resa evidente dalla pluralità delle azioni delittuose. Richiama quindi Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142.

Quanto all’ultima doglianza, la Corte afferma che l’informazione alla Pubblica Amministrazione ex art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen. è obbligatoria e che non vi è incompatibilità con il beneficio della non menzione, essendo diversa la funzione dei due istituti: la non menzione è diretta a non pregiudicare i rapporti con i privati, specie quelli lavorativi, mentre l’informazione riguarda i rapporti lavorativi in essere dei dipendenti statali o pubblici. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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