Revoca della liberazione anticipata per condotta incompatibile con la rieducazione (Cass. pen. Sez. I n. 32279 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della liberazione anticipata prevista dall’art. 54, terzo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354 non si fonda sul mero dato della sopravvenuta condanna, ma sull’accertata incompatibilità con il mantenimento del beneficio della condotta concretamente tenuta dal condannato, valutata nel suo significato di insuccesso dell’opera rieducativa. Il riferimento ai singoli semestri di pena scontata opera unicamente ai fini della determinazione della riduzione da accordare, non per delimitare l’ambito della revoca. Ne consegue che la revoca investe l’intero arco temporale di pena già espiata e non il solo semestre in cui è stata posta in essere la condotta ostativa. La nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento di sorveglianza all’atto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale non spiega effetti nel successivo e autonomo procedimento di revoca della misura, sicché nessuna nullità deriva dalla mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza al precedente difensore.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, con ordinanza del 06/03/2025, revocava al condannato la liberazione anticipata già riconosciutagli con provvedimento dell’11/05/2023 in relazione al periodo 22 settembre 2021 – 21 marzo 2023. La revoca era fondata sulla condotta tenuta dopo la scarcerazione: il condannato, in affidamento in prova al servizio sociale, aveva commesso nuovi reati in materia di stupefacenti, riportando condanna alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 1.200 di multa. La misura alternativa era stata sospesa e poi revocata; il condannato, resosi latitante, era stato arrestato in flagranza per ulteriore detenzione a fini di spaccio.
Avverso l’ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione con due motivi: nullità per omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza al difensore di fiducia, in presenza di regolare nomina; violazione dell’art. 54 ord. pen., per non avere il Tribunale considerato i semestri di liberazione anticipata come segmenti autonomi. Il Procuratore generale concludeva per l’accoglimento e l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla corretta lettura della Corte costituzionale n. 186 del 1995. La revoca della liberazione anticipata va ancorata non al fatto in sé della sopravvenuta condanna, ma alla ritenuta incompatibilità col mantenimento del beneficio della condotta in concreto tenuta dal soggetto, indipendentemente dall’eventuale condanna subita. Il Tribunale ha valorizzato la specifica gravità della reiterazione delle condotte criminose, sotto il profilo dell’idoneità a dimostrare l’insuccesso della partecipazione all’opera di rieducazione, che costituisce il presupposto della fiducia accordata con la concessione del beneficio. La motivazione è congrua e si sottrae a censura in sede di legittimità.
La Corte ritiene altresì corretta la revoca della detrazione con riguardo all’intero arco temporale della pena già espiata, e non limitata al solo semestre in cui è stata posta in essere la condotta ostativa: l’art. 54 ord. pen. richiama i singoli semestri di pena scontata unicamente ai fini della determinazione della riduzione da accordare per effetto della concessione del beneficio (Sez. I n. 41347 del 2009).
Sul primo motivo, la Corte richiama Sez. I n. 36964 del 2019: la nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento di sorveglianza all’atto della richiesta di affidamento in prova non spiega effetti nel procedimento di revoca della misura. Il principio è esteso al caso, poiché la revoca della liberazione anticipata fa seguito alla revoca della misura alternativa. La disciplina dell’istituto si scandisce in fasi autonome — ammissione, esecuzione, conclusione — e ogni fase richiede una autonoma e specifica cognizione camerale, ai sensi degli artt. 678 e 666 cod. proc. pen. (Sez. I n. 28553 del 2008). Ne deriva che la parte, per conservare la difesa dello stesso legale, deve procedere a nuova nomina; in mancanza, viene nominato il difensore di ufficio e il precedente fiduciario non può dolersi dell’omesso avviso (Sez. I n. 1812 del 1994; Sez. I n. 12900 del 2009; Sez. I n. 24938 del 2014).
Sul secondo motivo, la Corte ribadisce Sez. I n. 46630 del 2019: è legittima la revoca della liberazione anticipata concessa con riferimento al periodo di espiazione in affidamento in prova, allorché tale beneficio venga revocato con effetto ex tunc, attesa la generale revocabilità dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza in caso di mutamento della situazione di fatto che li aveva giustificati. E richiama Sez. I n. 38332 del 2014, ove la revoca riguarda l’intero arco di pena espiata e non il solo semestre della condotta. L’ordinanza resiste alle censure, meramente confutative, in un ambito riservato alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza. Il ricorso è infondato; segue il rigetto con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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