Elisione dell’aggravante dei documenti contraffatti e rideterminazione della pena (Cass. pen. Sez. I n. 32366 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’aggravante di cui all’art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/98, limitatamente alle parole concernenti l’utilizzo di documenti contraffatti o alterati, ne comporta l’elisione con ogni conseguenza sul piano sanzionatorio. Il giudice di merito deve rinnovare il giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 cod. pen., senza poter presupporre la perdurante equivalenza delle aggravanti residue. In tema di associazione per delinquere, la condotta del partecipe si distingue da quella del concorrente ex art. 110 cod. pen. per l’esistenza del pactum sceleris e della affectio societatis, ed è punibile anche se temporalmente limitata. L’aggravante della transnazionalità ex art. 51-bis cod. pen. richiede che le attività illecite siano realizzate in più Stati, essendo sufficiente che all’estero operi anche uno solo dei componenti del gruppo.

Il Fatto

La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 21 ottobre 2024, confermava la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Genova per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più reati di cui all’art. 12 d.lgs. n. 286/98, oltre a quattro reati fine. All’imputato era contestato di avere fatto parte di un sodalizio volto a favorire l’ingresso nel Regno Unito, dall’Italia, di cittadini albanesi, mettendo a disposizione dei sodali documenti falsi.

Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi: il primo incentrato sulla ritenuta inconsapevolezza dell’esistenza dell’associazione; il secondo sulla contestazione delle aggravanti e sul bilanciamento; il terzo sulla violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale utilizzato un elemento asseritamente ignoto alla difesa per escludere la particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha respinto il primo motivo, richiamando il principio della scindibilità delle dichiarazioni: il giudice di merito può ritenere veridica solo una parte della confessione dell’imputato e disattenderne altre, quando le circostanze non interferiscano sul piano logico e fattuale e la scelta sia adeguatamente motivata (Sez. I n. 7792 del 2020). La Corte territoriale aveva correttamente valorizzato le conversazioni intercettate, da cui emergeva la piena consapevolezza di collaborare con una pluralità di soggetti.

Quanto alla qualificazione della condotta, i giudici di legittimità hanno ribadito che la partecipazione all’associazione si distingue dal concorso ex art. 110 cod. pen. per il pactum sceleris e l’affectio societatis, risultando punibile anche un contributo limitato nel tempo, purché strutturale alla organizzazione (Sez. II n. 47602 del 2012).

Il secondo motivo è stato accolto solo in parte. La Corte ha escluso le aggravanti di cui all’art. 416, primo e terzo comma, cod. pen., non riferibili al mero partecipe, e ha rilevato che quella del quinto comma era già stata negata in primo grado. Fondato è invece il rilievo sulla insussistenza dell’aggravante dell’art. 416, sesto comma, cod. pen., collegata all’art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/98, la cui formulazione relativa ai documenti contraffatti è stata dichiarata illegittima dalla Corte cost. n. 63/2022. L’elisione della circostanza impone una nuova valutazione del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.

Infondate sono state ritenute le censure sull’aggravante della transnazionalità, poiché è sufficiente che le attività illecite siano realizzate in diversi Stati e che all’estero operi anche uno solo dei componenti del gruppo (Sez. II n. 11957 del 2023).

Quanto al terzo motivo, la Corte ha confermato il rigetto della particolare tenuità del fatto, dovendosi parametrare i presupposti alla pena edittale del reato, a prescindere dalle riduzioni premiali per il rito (Sez. V n. 38447 del 2023), e ha escluso che la precedente condanna risultante dal certificato penale potesse costituire elemento ignoto all’imputato. La sentenza è stata pertanto annullata senza rinvio in parte qua, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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