Questione di costituzionalità sul divieto di liberazione anticipata per condannati ostativi (Cass. pen. Sez. I n. 32882 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di applicazione della speciale procedura di cui all’art. 656, comma 4 bis, cod. proc. pen. nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’art. 4 bis ord. pen. non tollera interpretazioni riduttive. Tuttavia, ove tale divieto precluda l’accesso al procedimento anticipato di attribuzione della liberazione anticipata anche quando, per effetto del principio di scindibilità del cumulo, la pena riferibile al reato ostativo risulti già interamente espiata, la norma si espone a un dubbio di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. La questione è rilevante, poiché è proprio il divieto a rendere “non integralmente scontata” la pena riferibile al reato ostativo, e non manifestamente infondata, perché dal diniego di un meccanismo meramente procedurale deriva un surplus di afflittività privo di razionale giustificazione.
Il Fatto
Il condannato proponeva al giudice dell’esecuzione domanda di sospensione temporanea dell’ordine di esecuzione, sostenendo che l’attribuzione della liberazione anticipata, unita al periodo di custodia cautelare sofferto, avrebbe comportato l’integrale espiazione della pena inflitta per il reato ostativo. Il residuo, riferibile a reato non ostativo e inferiore a quattro anni, sarebbe stato sospendibile ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Il GIP del Tribunale di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, respingeva la domanda. Rilevava che la condanna riguardava un delitto ricompreso nell’elenco di cui all’art. 4 bis ord. pen. e che, per tale ragione, il pubblico ministero era tenuto a emettere l’ordine di esecuzione senza trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, e in via subordinata sollecitando la rimessione della questione alla Corte costituzionale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che la decisione impugnata è aderente al tenore dell’art. 656, comma 4 bis, cod. proc. pen.. Il meccanismo, introdotto dal d.l. n. 78 del 2013, convertito nella legge n. 94 del 2013, consente la sospensione dell’ordine di esecuzione attraverso il riconoscimento immediato della liberazione anticipata di cui all’art. 54 ord. pen., quando l’entità della pena scontata renda possibile la sospensione del titolo. La sua finalità è evitare l’ingresso in carcere di chi potrebbe accedere a una misura alternativa, secondo la lettura di Corte cost. n. 41 del 2018. La trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza è atto vincolato, come affermato da Sez. IV n. 48993 del 2017.
La disposizione contiene però un divieto espresso, riferito ai condannati per i delitti di cui all’art. 4 bis ord. pen., che non ammette interpretazioni abrogative. Sotto questo profilo il provvedimento impugnato non presenta vizi rilevabili in sede di legittimità. La Corte ritiene però rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.
Quanto alla rilevanza, aderendo alla prevalente interpretazione sulla scindibilità del cumulo, la pena riferibile al reato ostativo dovrebbe ritenersi interamente espiata in ragione del presofferto e del preventivo scomputo della liberazione anticipata. Il principio, di radice storica e sistematica, è stato affermato da Corte cost. n. 361 del 1994 e ribadito dalle Sezioni Unite Ronga del 1999 e da Sez. Un. n. 30753 del 2022, secondo cui, una volta espiata la pena per i delitti ostativi, il divieto di concessione dei benefici non ha più ragione di operare.
Tale principio è ritenuto applicabile anche alla fase di sospensione dell’ordine di esecuzione, momento connotato da giurisdizionalità eventuale e affidato alle determinazioni del pubblico ministero, come ribadito da Sez. I n. 29469 del 2025. Ne deriva che la previsione di cui all’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. può operare solo se la quota di pena riferibile al reato ostativo non sia già stata interamente scontata.
Sul versante della non manifesta infondatezza, la Corte osserva che la liberazione anticipata è istituto di portata generale, applicabile anche ai condannati per reati ostativi e persino agli ergastolani, secondo Corte cost. n. 274 del 1983. Il diniego di accesso a un meccanismo esclusivamente procedurale si traduce in un pregiudizio “in rito” privo di immediata percezione razionale, da cui può derivare un pregiudizio sostanziale: il transito temporaneo in carcere di chi potrebbe aspirare alla sospensione, essendo potenziale destinatario di una liberazione anticipata già maturata ma non valutata. Di qui il dubbio di legittimità costituzionale.
Nota della Redazione
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