Confisca e concorso di persone: esclusa la solidarietà passiva nel sequestro (Cass. pen. Sez. III n. 34167 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di concorso di persone nel reato è esclusa ogni forma di solidarietà passiva: la confisca, e il sequestro che ad essa è finalizzato, devono essere disposti nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito. Il relativo accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio tra le parti. Solo quando la quota di arricchimento del singolo non sia individuabile soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. Resta fermo il divieto di duplicazioni o eccedenze di ablazione rispetto all’ammontare complessivo del profitto.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, in sede di riesame, ha confermato il decreto del G.i.p. che aveva disposto il sequestro preventivo a fini di confisca di oltre quattrocentomila euro. La misura era stata ordinata in via diretta verso una società e, per equivalente, in solido verso alcuni indagati, in relazione a un reato di omessa dichiarazione IVA aggravato dalla finalità di agevolare un’associazione di tipo mafioso.

Il sequestro era stato poi eseguito, per l’intero, nei confronti di uno solo dei concorrenti. Questi ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il giudice del riesame avrebbe confermato l’ablazione integrale verso ciascun indagato in solido, in contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La questione è se sia legittimo disporre ed eseguire il sequestro a fini di confisca per equivalente dell’intero profitto di un reato attribuibile a più persone a carico di una sola di esse, in applicazione del principio di solidarietà passiva tra concorrenti.

La Corte richiama la recente elaborazione delle Sezioni Unite n. 13783 del 26/09/2024, secondo cui, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca va disposta verso ciascun concorrente nei limiti di quanto conseguito. Il sequestro a fini di confisca può quindi colpire ciascun concorrente solo per la quota risultante dagli elementi acquisiti; solo in caso di mancata individuazione della quota si procede alla ripartizione in parti uguali. In ogni caso resta esclusa la possibilità di disporre la misura a carico di ciascun concorrente per l’intera entità del profitto, fermo il divieto di duplicazioni o eccedenze.

Il Collegio rileva che l’ordinanza impugnata individua con precisione tanto il profitto del reato quanto i soggetti cui esso è attribuibile. Tuttavia la misura è stata disposta ed eseguita, per l’intero, nei confronti di uno solo dei concorrenti, «in solido» tra loro, senza indicare le ragioni per cui questi avrebbe personalmente conseguito l’intero profitto, e anzi in dichiarata applicazione del regime di solidarietà passiva che le Sezioni Unite hanno ritenuto non applicabile.

La violazione di legge impone l’annullamento con rinvio degli atti al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, per nuovo giudizio ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Il giudice del rinvio valuterà il profitto specificamente conseguito dal ricorrente e, in caso di mancata individuazione, ripartirà il peso della misura in parti uguali tra i concorrenti, escludendo ogni forma di solidarietà passiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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