Riciclaggio configurabile anche con la sola falsa denuncia di smarrimento (Cass. pen. Sez. II n. 34320 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di riciclaggio di cui all’art. 648-bis cod. pen. è reato a forma libera e la sua condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché caratterizzata da un tipico effetto dissimulatorio e finalizzata ad ostacolare l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine delittuosa del bene. Integra pertanto il reato anche la condotta di chi, senza incidere materialmente sulla cosa né alterarne i dati esteriori, ponga in essere operazioni comunque di ostacolo alla ricerca della provenienza delittuosa del bene. La falsa denuncia di smarrimento della carta di circolazione, inserendosi nella catena causale che consente la reimmissione sul mercato del veicolo di provenienza furtiva, costituisce segmento rilevante dell’operazione di riciclaggio, se non contributo indefettibile, e non mero atto preparatorio privo di incidenza causale.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, prima sezione penale, con sentenza del 30.10.2024 ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia che aveva dichiarato l’imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 648-bis e 483 cod. pen., irrogando la pena di anni cinque mesi quattro di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale e interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando diciannove doglianze, tra cui l’insussistenza degli elementi costitutivi del riciclaggio, la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale per l’escussione di un testimone, la mancata individuazione del reato presupposto e la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la sua impostazione caotica, disordinata e prolissa, che esula da un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. Non rientra tra i compiti del giudice di legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Quanto alla mancata rinnovazione istruttoria, la Corte ha ribadito che si tratta di istituto di carattere eccezionale, cui può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 12602 del 2015. Il sindacato di legittimità non può investire la concreta rilevanza dell’atto, ma deve esaurirsi nella verifica dell’esistenza e non manifesta illogicità della motivazione.

La doglianza sulla mancata verifica del reato presupposto è stata ritenuta non consentita, perché tardivamente prospettata per la prima volta in sede di legittimità, come stabilito dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Nel merito, la provenienza delittuosa del veicolo era stata accertata attraverso la deposizione del testimone di polizia giudiziaria e gli accertamenti sul numero di motore.

Sul nucleo centrale della vicenda, la Corte ha confermato che la condotta ascrivibile all’imputato si è inserita nella catena causale che ha determinato la ripulitura dell’auto di provenienza furtiva, rappresentando un segmento rilevante dell’operazione di riciclaggio, se non un contributo indefettibile, poiché senza la denuncia di smarrimento non sarebbe stato possibile ottenere il duplicato della carta di circolazione e la successiva immatricolazione all’estero.

La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui il riciclaggio si configura ogniqualvolta si pongano in essere operazioni atte a ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, attraverso un’attività che impedisca il collegamento dello stesso con il proprietario spogliato, reprimendo sia le attività che trasformano il bene sia quelle che, senza incidere sulla cosa, sono comunque di ostacolo alla ricerca della provenienza delittuosa (Sez. II n. 29002 del 2020; Sez. II n. 19480 del 2019).

Infine, è stata ritenuta manifestamente infondata la violazione del principio di correlazione di cui all’art. 521 cod. proc. pen., non avendo la Corte territoriale mutato il nucleo essenziale del fatto contestato. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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