Patteggiamento in appello e divieto di reformatio in peius sono inammissibili (Cass. pen. Sez. IV n. 34700 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Avverso la sentenza pronunciata all’esito di concordato in appello, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., sono inammissibili i motivi di ricorso concernenti le doglianze rinunciate, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e i vizi attinenti alla determinazione della pena, salvo che questi non si traducano in illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Il divieto di reformatio in peius, in assenza di gravame del pubblico ministero, è violato solo quando la sentenza d’appello ridetermini la pena della sola reclusione in quella congiunta di reclusione e multa in misura che, effettuato il ragguaglio ex art. 135 cod. pen., superi il quantum della pena detentiva originariamente inflitta.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento, su concorde richiesta del Procuratore generale e degli imputati, ha applicato la pena per il reato di furto in abitazione aggravato, previa conferma dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. ritenuta equivalente alla contestata aggravante. La Corte territoriale ha inoltre rideterminato la pena inflitta a un terzo imputato, previa valutazione di equivalenza delle circostanze.

Avverso la sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione gli imputati. Il Procuratore generale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Quanto ai primi due ricorrenti, i motivi attinenti alla congruità della pena e alla corretta qualificazione giuridica del fatto sono inammissibili perché, avverso la sentenza pronunciata all’esito di concordato in appello, non sono proponibili doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione.

La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento (Sez. II n. 22002 del 10.04.2019; Sez. I n. 944 del 23.10.2019), estendendo tale considerazione anche al profilo della dedotta errata qualificazione giuridica del fatto (Sez. VI n. 41254 del 04.07.2019).

Quanto al terzo ricorrente, la doglianza sulla commisurazione della pena detentiva è manifestamente infondata. La Corte territoriale ha determinato la sanzione in una cornice edittale commisurata al trattamento ratione temporis applicabile, compreso tra un anno e sei anni di reclusione nel testo dell’art. 624-bis cod. pen. vigente prima delle modifiche apportate con la legge 23 giugno 2017, n. 103. Irrilevante, quindi, la circostanza che il giudice di primo grado avesse determinato un maggiore trattamento sanzionatorio in erronea applicazione del testo sopravvenuto.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La Corte esclude che l’applicazione della sanzione pecuniaria — astrattamente prevista dalla disposizione incriminatrice — sia idonea a concretizzare il divieto di reformatio in peius in assenza di espressa statuizione del giudice di primo grado. La violazione è ravvisabile solo quando la sentenza d’appello ridetermini la pena della sola reclusione in quella congiunta di reclusione e multa in misura che, effettuato il ragguaglio ex art. 135 cod. pen., superi il quantum della pena detentiva originariamente inflitta (Sez. IV n. 24430 del 10.06.2021; Sez. IV n. 16994 del 16.03.2023). Elemento non ravvisabile nel caso di specie, alla luce della concreta entità della pena pecuniaria quantificata dal giudice di appello.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

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